a706201011-novita-fiscali-per-fabbricati-rurali-fino-al-30-giugno-per-regolarizzare-ai-fini-fiscali-le-case-di-campagna

Novità fiscali per fabbricati rurali: fino al 30 giugno per regolarizzare ai fini fiscali le case di campagna

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
20 giugno 2007 10:11

Per le nuove disposizioni legislative – per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali degli immobili e per poter così usufruire di esenzioni e/o agevolazioni sui tributi locali o erariali è necessario che siano soddisfatti tutti i requisiti richiesti dalla legge. In particolare il primo requisito è stato recentemente modificato (legge n. 286 del 24/11/2006), dal 2007, infatti, il fabbricato non solo deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o dall’affittuario del terreno, ma anche che tali soggetti abbiano la qualifica di Imprenditore agricolo iscritto nel registro delle imprese.

Questa modifica fa sì che - a decorrere dal 2007 - sia richiesto espressamente per l’esercente di un’attività agricola, l’iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio.
Gli altri requisiti che devono sussistere affinché un fabbricato destinato ad uso abitativo venga considerato rurale ai fini fiscali sono il reale utilizzo come abitazione principale da parte dell’imprenditore agricolo, la dimensione minima di 3.000 mq del terreno annesso (in quanto il comune di Pontassieve risulta Comune Montano).

Oltre a questo è indispensabile che il volume di affari risulti superiore ad un quattro del reddito complessivo (un quarto se il terreno agricolo risulta nel territorio montano) e che i fabbricati ad uso abitativo non devono rientrare nella categoria di abitazioni di lusso.
I fabbricati per i quali siano venuti meno i requisiti elencati devono essere dichiarati, dai titolari di diritti reali, al catasto edilizio urbano entro il 30 giugno 2007. Si ricorda altresì che devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano gli immobili che non risultano dichiarati in tutto o in parte al catasto ovvero i fabbricati iscritti al catasto terreni che hanno perso i requisiti di ruralità per altri motivi.
Se il contribuente/titolare di diritti reali su tali immobili adempie spontaneamente entro il 30 giugno 2007 non vengono applicate le sanzioni da parte dell’Agenzia del Territorio.

In mancanza di tale adempimento, l’Agenzia del territorio procederà con i dovuti accertamenti. Se i soggetti interessati non ottemperano entro 90 giorni dalla data della notifica, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono alla iscrizione in catasto, con oneri a carico dell’interessato.

In evidenza

© 1997-2024 Nove da Firenze. Dal 1997 il primo quotidiano on line di Firenze. Reg. Trib. Firenze n. 4877 del 31/03/99.