Sono tenuti a redigerlo tutti i titolari di partita IVA (imprenditori individuali, professionisti, società).
I termini, dopo l’ultimo provvedimento di rinvio, sono:
15/10/2007 per coloro che devono trasmettere più di 10.000 nominativi
15/11/2007 per coloro che rientrano nei limiti per optare per la liquidazione trimestrale dell’IVA (che vi abbiano o meno optato) cioè con volume di affari fino a € 309.874,14 se svolgono prestazioni di servizi, e fino a 516.456,90 se svolgono altre attività (cessioni di beni).
Per altre tipologie la scadenza verrà definita, comunque 60gg.
prima dell’adempimento stesso.
I dati da comunicare per l’anno 2006 sono:
CLIENTI: partita IVA di tutte le fatture emesse a soggetti IVA, importo complessivo per ogni cliente con indicazione dell’anno di emissione delle fatture, distinto fra imponibile, non imponibile, esente e relativa imposta, diminuito delle note di credito emesse. Eventuale importo delle note di credito relative all’anno precedente e scomputate dall’anno di riferimento suddivise anch’esse per cliente, per imponibile, non imponibile, esente e imposta.
FORNITORI: partita IVA di tutte le fatture ricevute rilevanti ai fini IVA distinto fra imponibile, non imponibile, esente e relativa imposta diminuito delle relative note di credito ricevute.
Eventuale importo delle note di credito relative all’anno precedente e scomputate dall’anno di riferimento suddivise anch’esse per fornitore, per imponibile, non imponibile esente e imposta.
Per questo primo anno di applicazione, è possibile non indicare le fatture per importi inferiori a € 154,94 se registrate cumulativamente, le fatture per le quali non è obbligatoria la registrazione ai fini IVA e quelle emesse da commercianti al dettaglio, su richiesta del cliente, annotate cumulativamente nel registro dei corrispettivi.
Per gli anni successivi, oltre a non operare più le agevolazioni sopra riportate, sarà obbligatorio indicare anche il codice fiscale sia dei clienti che dei fornitori ed indicare fra i clienti anche i privati consumatori finali.
Non sono soggette all’obbligo di inserimento nell’elenco clienti e fornitori:
cessioni e acquisti intracomunitari (perché c’è già l’Intrastat)
importazioni e esportazioni da e per l’estero, solo però quando c’è il passaggio in dogana, altrimenti anche queste operazioni sono da includere (p.e.
cessioni ad esportatore abituale a seguito di lettera d’intento, prestazioni di servizi a soggetto estero, ecc.)
Sanzioni
Per l’omessa presentazione e/o dati incompleti o inesatti da € 258 a € 2.065, con la consueta possibilità del ravvedimento operoso.