I Consiglieri provinciali di Alleanza Nazionale, premesso che l’art. 53, sez. IX, dello Statuto del Consorzio di Bonifica delle Colline del Chianti, prevede che “la spesa a carico della proprietà consorziata per l'esecuzione, la manutenzione, l'esercizio delle opere di bonifica, nonché quella relativa alle altre finalità istituzionali del Consorzio, è ripartita, in ragione dei benefici conseguiti, sulla base di apposito piano di classifica". Tale articolo è in perfetto rispetto dell'art.
860 del Cod. Civ., degli artt. 7, 11, 17, 21, 59 del R.D. 215/33, dell'art. 16 della L.R.T. 34/94 e visto che scopo del Piano di Classifica è dunque il riparto, tra i proprietari degli immobili ricadenti nel territorio consortile, delle spese che il Consorzio sostiene e che sono poste per legge a loro carico, così come anche indicato all’art. 16 della L.R.T. 34/94.
Considerato che alle Amministrazioni Consortili è stato quindi attribuito un vero e proprio potere impositivo di natura tributaria, che viene esercitato nei confronti dei proprietari degli immobili situati nel comprensorio e ritraenti un qualche beneficio dalle opere di bonifica.
I contributi di bonifica sono prestazioni patrimoniali di natura pubblicistica rientranti nella categoria dei tributi, riguardo ai quali la legge fissa direttamente i requisiti, ma ne affida la quantificazione alle decisioni discrezionali dei Consorzi. L'ammontare dei contributi è determinato secondo un piano di ripartizione, che necessariamente deve essere posto a controllo di legittimità e visto che i criteri adottati per la realizzazione del Piano di Classifica del Comprensorio n.22 “Colline del Chianti”, tengono conto degli indirizzi forniti in materia dall'Associazione Nazionale fra i Consorzi di Bonifica e di Irrigazione nel 1935, e dall'Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari nel 1958, delle disposizioni emanate dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste con la circolare n.17 del 7.8.1964, della “Guida alla classifica degli immobili per il riparto della contribuenza”, pubblicato nel Notiziario di maggio 1989 dell'A.N.B.I.
e successive mm. e ii.; in ogni caso devono essere adeguati alle norme di legge nel frattempo intervenute (vedi per esempio L. 183/89) ed all'evolversi del concetto e delle funzioni della bonifica.
Visto che i criteri generali di riparto delle spese tra i vari proprietari consorziati sono attualmente individuati nel Piano di Classifica per il Riparto delle Spese Consortili (aprile 2004 e successive mm. e ii.) approvato dal Consiglio dei Delegati con Deliberazione n.2/04 del 3.5.2004, Deliberazione n.4/05 del 28.7.2005, Deliberazione n.4/06 del 13.7.2006 i consiglieri chiedono di sapere le modalità con cui vengono determinate e calcolate i contributi che i cittadini vengono chiamati a pagare per il contributo al Consorzio Obbligatorio per le Colline del Chianti.
Quali opere sono state realizzate o finanziariamente coperte con gli introiti dei contributi degli anni passati. Quali opere sono in previsione o sono state programmate con i soldi riscossi dai cittadini per il Consorzio Obbligatorio delle Colline del Chianti. A quali anni si riferiscono i tributi richiesti in questi giorni ai cittadini residenti nel comprensorio. Quali bollette devono ritenersi erroneamente calcolate visto i pubblici annunci di disguidi tecnici nel calcolo e negli invii degli stessi avvisi.
Seguendo quale criterio i cittadini devono rivolgersi agli uffici competenti per l’eventuale ri-calcolo o regolazione dell’eventuale avviso di pagamento errato. Quali motivi ostano a rendere le bollette più trasparenti attraverso la illustrazione del calcolo del tributo.