La Finanziaria 2007 ha ridisegnato la deducibilità dei costi relativi ai servizi telefonici: a partire dal 1 gennaio 2007 i costi telefonici di qualsiasi genere saranno deducibili per un importo pari all’80% del costo sostenuto. Tale nuova percentuale riguarda:
· tutti i tipi di trasmissione voce e dati (fissa e mobile, internet, fibre ottiche, ecc.);
· tutti i costi connessi i mezzi elettronici di comunicazione (costi di utilizzo, ammortamenti, canoni di leasing, costi di manutenzione, ecc.);
· sia le imprese (individuali o società) che i professionisti (individuali o in forma associata).
Tale nuova misura di detrazione, applicabile dal 1 gennaio 2007, riguarderà anche gli impianti di telefonia acquistati in precedenza dai contribuenti, fatte ovviamente salve le deduzioni già beneficiate nel passato.
Per quanto riguarda gli autotrasportatori, a favore di questi rimane invariata la possibilità di beneficiare della deduzione integrale delle spese relative ad un impianto di telefonia relativamente ad ogni veicolo. La modifica introdotta dalla Finanziaria 2007 non riguarda il trattamento Iva delle spese di telefonia; infatti, a fronte dell’uniformazione del criterio di deducibilità dei costi, il trattamento Iva è rimasto invariato:
· deduzione al 50% delle spese relative ai servizi di telefonia mobile;
· deduzione al 100% delle spese relative agli altri servizi di comunicazione telefonica ovvero via internet o via fax.
Studio Ferroni Puccetti & Barcali