Firenze, 14 giugno 2006. Il Tribunale di Siena, Dott.ssa Serrao, sezione distaccata di Poggibonsi, in accoglimento delle tesi del consumatore, con sentenza del 14 aprile 2006, ha annullato il contratto di un utente, sottoscritto con Anthea s.r.l, (societa' fantasma di vendita di multiproprieta' del circuito Castillo Beach Club), ritenendolo viziato per dolo e malafede contrattuale (art.1439 c.c.). Il Giudice ha confermato in
via definitiva quanto gia' espresso in via provvisoria con provvedimento d'urgenza.
La vicenda riguarda quei consumatori che avevano ricevuto una telefonata da
un operatore Anthea: "Hai vinto un viaggio! Recati a prenderlo nell'albergo X " e che invece di un regalo venivano raggirati tanto da sottoscrivere contratti di acquisto di multiproprieta' e di relativo finanziamento.
Tornati a casa la sera, i consumatori avevano letto attentamente quanto sottoscritto all'incontro e, intenzionati all'immediato recesso, il giorno successivo accoglievano con questo intento l'incaricato Anthea. Ma il
raggiro continuava! : "Ma cosa vi hanno fatto firmare ieri? Beh, comunque ormai e' tardi: il recesso costa 3350 euro, vi conviene lasciar perdere e rivendere il prossimo anno".
Si erano quindi rivolti all'Aduc ed avevano intrapreso, con un loro legale col sussidio dell'avv.
Claudia Moretti. La causa, oggi definita con sentenza, aveva ottenuto una prima vittoria nella sospensione cautelare di
tutti i contratti conclusi (anche quello di finanziamento), ed una seconda alla transazione con la finanziaria Finemiro Leasing s.p.a., che riconobbe agli stessi il rimborso integrale delle rate pagate e l'annullamento del
contratto di finanziamento.
Oggi il giudice ha riconosciuto con sentenza definitiva la truffa di chi vendeva fischi per fiaschi. Il giudice ha anche precisato che il contratto, oltre che annullabile per dolo, doveva ritenersi risolto a tutti gli effetti
perche' il diritto di recesso era stato correttamente esercitato nei tre mesi dalla sua conclusione.
Infatti, la legge sulle multiproprieta' (oggi inclusa nel codice al consumo) consente all'acquirente di recedere entro tre mesi solo se il contratto non contiene tutti gli elementi essenziali previsti dalla legge.