La recente Sentenza n. 182/06 della Corte Costituzionale (G.U. 10/05/06), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune parti della L.R. Toscana 1/05 (Norme per il governo del territorio), con l’immediata conseguenza che per gli interventi in zona sismica a media e alta sismicità (pari a 186 comuni su un totale di 287), non si possono iniziare i lavori senza la preventiva autorizzazione scritta del competente Ufficio tecnico della Regione. In sostanza viene improvvisamente meno la possibilità di iniziare i lavori strutturali trascorsi dieci giorni dal semplice deposito del progetto presso il locale Ufficio Regionale per la Tutela delle Acque e del Territorio (ex Genio Civile).
Il forte impatto delle conseguenze che si riverseranno non tanto sul mondo professionale, quanto sul mondo dell’edilizia e più in generale sulla Pubblica Amministrazione e sul cittadino ha creato allarme tra gli ingegneri di Firenze.
L’Ordine, infatti, con una nota firmata da Presidente (Paolo Della Queva) e vice-presidente (Marco Bartoloni) ritiene, tra l’altro, che l’assoluta mancanza di un periodo transitorio per permettere alla Regione toscana di strutturarsi per far fronte a questa nuova realtà, determinerà di fatto una paralisi degli Uffici con l’evidente difficoltà di rispettare i tempi nei termini di legge.
Tale situazione comporterà certamente non poche ripercussioni sul mondo dell’edilizia. Non solo, ma alla luce della sentenza suddetta, ogni qualvolta si verifichi una situazione del genere occorre che il professionista presenti una variante in corso d’opera, attenda sessanta giorni e solo dopo può dare inizio ai relativi lavori. Potrebbe accadere che, alla luce dei possibili contenziosi, il professionista venga di fatto trasformato in un capro espiatorio su cui far ricadere responsabilità per ritardi e danni che vanno in realtà ricercati in altre sedi.
E’ infine da sottolineare come la questione non è un problema che interessa soltanto la Regione Toscana, ma avrà ripercussioni anche su tutto il territorio nazionale.
Infatti, dalle motivazioni della sentenza si evince come i principi che hanno ispirato gli atti legislativi precedenti la L.R. 1/05 siano di fatto superati dall’esigenza primaria della salvaguardia della pubblica incolumità; pertanto quello che accade per la L.R. 1/05, proprio per l’intento “unificatore” richiamato nella sentenza, potrebbe essere esteso anche a tutte le altre leggi regionali che hanno accolto la sostituzione del regime autorizzatorio con le modalità di controllo successivo (controllo a campione) previsto dalla L 741/81.
In sostanza la sentenza pone di fatto la Regione Toscana in un regime differente dalla maggior parte delle altre regioni venendo pertanto meno l’uniformità applicativa richiamata dalla sentenza stessa.
Gli ingegneri Della Queva e Bartoloni concludono di ritenere che “il problema è rappresentato dall’immediatezza delle conseguenze e ricadute che la sentenza comporta sul mondo dell’edilizia e dei soggetti a vario titolo coinvolti. Sarebbe pertanto auspicabile un tempestivo intervento del legislatore per consentire un necessario periodo transitorio per permettere a tutti i soggetti interessati di adeguarsi gradualmente alle nuove-vecchie disposizioni.
Fermo restando l’indispensabile necessità di arrivare in tempi rapidi almeno alla risoluzione delle questioni derivanti dalla presentazione delle varianti al fine di evitare le forti ripercussioni economiche e legali che investirebbero i Committenti, le Imprese e, anche se indirettamente, i professionisti”.