La società Lucchini Piombino s.p.a. ha chiesto al TAR Toscana l'annullamento previa sospensione dell'ordinanza n.24 del 06.10.2005 del Comune di Piombino con la quale le si imponeva la fermata conservativa a caldo della batteria 27 forni dell'impianto cokeria (entro novanta giorni dalla notifica dell'ordinanza) disponendo che tale batteria avrebbe potuto riprendere l'attività produttiva solo a seguito della attuazione di un intervento di adeguamento alle migliori tecnologie disponibili.
L'ordinanza è stata adottata dal Comune a seguito delle numerose relazioni ARPAT che dal 1998 ha scrupolosamente monitorato la cokeria.
Lo scorso 15 dicembre si è svolta di fronte al TAR l'udienza di discussione sulla richiesta di sospensiva del provvedimento.
La difesa Lucchini ha chiesto al TAR di sospendere l'efficacia dell'ordinanza al fine di avere il tempo per una ristrutturazione dell'impianto altrimenti danneggiato irrimediabilmente da una fermata conservativa a caldo.
La difesa del Comune, contestando che la fermata conservativa a caldo avrebbe danneggiato irrimediabilmente l'impianto, ha sostenuto che la ristrutturazione dell'impianto (batteria 27 forni della cokeria) destinato per dichiarazione della stessa Lucchini ad essere chiuso nel 2007, sarebbe per la società una scelta antieconomica e quindi la sospensione degli effetti dell'ordinanza comunale rischierebbe di non risolvere il problema delle emissioni inquinanti con tutti i gravi effetti dannosi che ne conseguono.
La difesa ARPAT (svolta con il proprio ufficio legale composto da personale interno all’Agenzia) non ha potuto che sottolineare i dati tecnici e le inconfutabili conclusioni emerse dalle relazioni approfondite e attente del Servizio Subprovinciale di Piombino.
Tali relazioni hanno messo in luce sia il costante superamento dei limiti di legge previsti per il benzopirene attraverso l'analisi dei dati registrati dalla centralina (posta in località Cotone) sia le deficienze strutturali dell'impianto.
Il TAR ha emesso l'ordinanza in cui ha respinto la richiesta di sospensiva.
Si ricorda che, quale requisito per la misura cautelare della sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, il legislatore chiede che sussista una situazione di periculum in mora cioè un pregiudizio irreparabile arrecato al ricorrente nel corso del processo dal provvedimento impugnato.
Nel caso di specie si legge nell'ordinanza del TAR "che il necessario periculum in mora non sussiste alla luce del bilanciamento dell'interesse aziendale della ricorrente con il superiore interesse alla salute pubblica primariamente garantito dalla Carta Costituzionale" Il TAR ha dunque ritenuto che il pregiudizio arrecato dagli effetti dell'ordinanza impugnata non può considerarsi irreparabile se leggiamo la Costituzione che tutela l'interesse alla salute pubblica maggiormente rispetto all'interesse aziendale.
In sostanza l'interesse alla salute pubblica è un bene "primariamente garantito".
Va comunque rilevato che il provvedimento è stato impugnato di fronte al Consiglio di Stato con ricorso già notificato e che non siamo in presenza di un provvedimento definitivo, che verrà solamente con la sentenza conclusiva del processo.