L'Assemblea del Senato, nella seduta di ieri pomeriggio, ha approvato in via definitiva il d.dl. 3294 recante “ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 314, recante proroga di termini."
E’ intervenuta la tanto attesa conversione del Decreto-Legge n. 314 del 2004 proprio allo scadere dei 60 giorni previsti dall’art. 77 Costituzione.
Tra le norme di interesse per gli enti locali si segnala l’articolo 1 che proroga al 31 marzo 2005 la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2005.
Per l’approvazione del bilancio e per la verifica della salvaguardia degli equilibri si applicano, per l’anno 2005, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140. La Legge di conversione differisce al 30 aprile l’anticipazione da parte della cassa Depositi e Prestiti, delle spese in conto capitale degli enti locali che superano il limite stabilito dalla Finanziaria, con relativa comunicazione al Cipe. L’articolo 1-quater del decreto-legge convertito, dispone che i termini per la liquidazione dell’imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 siano prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità d’imposta 2000 e successive. Durante la seduta di ieri del Senato sono emerse numerose critiche alle modifiche apportate dalla legge di conversione del decreto. Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione deve emanare un decreto con cui individuare, gli enti destinatari dei contributi per interventi a tutale dell’ambiente e dei beni culturali.
I contributi che, alla data del 31 agosto di ciascun anno, non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura prevista dal decreto-legge. Per quanto riguarda quest’ultimo punto, nel corso della discussione parlamentare, è stata obiettata l’estensione della decretazione d’urgenza a materie delicate quali gli interventi di tutela ambientale, ed in particolare è stata contestata l’introduzione di nuove procedure che determinano incertezza nell’individuazione e, dell’oggetto degli interventi e, dei soggetti destinatari.