Non più rinnovi negli appalti pubblici.

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
21 febbraio 2005 12:10
Non più rinnovi negli appalti pubblici.

Il disegno di legge comunitaria per il 2004, emendato dalla Camera dei Deputati nel dicembre scorso, e di prossima approvazione da parte del Senato, contiene numerose innovazioni in materia di attività contrattuale delle PP.AA.: dall’abrogazione dell’istituto del rinnovo, disciplinato dall’art. 6 della legge 537/1993, alle numerose modifiche previste alla legge quadro sui lavori pubblici e al relativo regolamento. La norma tuttora vigente in tema di rinnovo stabilisce che entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, le amministrazioni, verificate le condizioni di convenienza, possono semplicemente comunicare “al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione”.

Già nel 2003, era arrivato in proposito un primo stop da Bruxelles. La Commissione, che aveva in tal senso avviato una procedura di infrazione, riteneva che tale disposizioni avrebbe consentito di attribuire in modo diretto, senza ricorrere ad alcuna procedura di messa in concorrenza, nuovi appalti di servizi e di forniture, in contraddizione con il diritto comunitario. Vi era dunque il rischio di trovarsi, entro pochi mesi, dinanzi ad una pronuncia della Corte di Giustizia del Lussemburgo che, dando ragione alle tesi dell’Esecutivo UE, abrogasse di fatto la disciplina italiana.

Il Ddl comunitariointroduce un articolato meccanismo di proroga, al fine di garantire continuità nella fruizione dei servizi e di offrire alle stazioni appaltanti un congruo periodo temporale per apprestarsi alle gare”. Secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 23 del Ddl, “i contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario (…) a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”. Abrogato l’istituto del rinnovo, la norma che può essere invocata per consentire alle PP.AA.

di rinnovare i rapporti contrattuali è l’art. 7 del Dlgs. 157/1995, secondo il quale, per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di “servizi analoghi” già affidati allo stesso prestatore, è consentito procedere a trattativa privata. Sarà pertanto possibile avvalersi delle clausole di questo decreto con l’osservanza di procedure ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione del primo appalto e la conformità dei nuovi servizi ad un progetto di base oggetto del primo appalto medesimo.

Inoltre, occorre considerare, da un lato, l’inserimento della “facoltà di ripetizione” nel bando di gara originario e, dall’altro, la riformulazione del metodo di calcolo del valore complessivo dell'appalto, che deve considerare anche il costo stimato dei servizi c.d. successivi. Disciplina più restrittiva per le forniture, per le quali occorre far riferimento all’art. 9 del Dlgs. 358/1992, che consente un rinnovo “parziale” di forniture o impianti già esistenti, solo per evidenti ragioni di natura tecnica. Il tema è di grande rilevanza per tutte le pubbliche amministrazioni, ed in particolar modo per gli Enti locali, i cui operatori si trovano spesso dinanzi ad un quadro normativo confuso e contraddittorio.

Collegamenti
In evidenza