La sovvenzione globale è uno degli strumenti che l’Unione Europea utilizza per privilegiare iniziative di sviluppo locale in ambiti specifici coinvolgendo attori qualificati sul territorio in un ORGANISMO INTERMEDIARIO che possa garantire la realizzazione degli obiettivi per le capacità, le competenze e la diffusione dei suoi componenti.
Rispetto ad altre forme di finanziamento la Sovvenzione Globale comporta una serie di benefici:
* Efficienza specifica a livello territoriale;
* Unicità di metodo d’intervento;
* Monitoraggio costante e omogeneo;
* Accelerazione dei tempi di realizzo;
* Snellimento nelle procedure.
L’organismo intermediario gestisce da un punto di vista tecnico e finanziario le misure del FSE assegnate dalla regione di riferimento sulla base di un piano di attività concordato e di una convenzione sottoscritta dalle due parti.
La Regione Toscana nell’attuazione del Programma Operativo Regionale FSE Obiettivo 3 2000 - 2006 ha individuato questo strumento per concentrare risorse (Misure B1 - E1 - D3) su un obiettivo di sviluppo locale relativamente al settore dell’economia sociale valorizzandone la funzione di promozione dell’inserimento lavorativo di categorie svantaggiate attraverso la creazione d’impresa, e migliorandone le capacità di intervento attraverso servizi reali di supporto alle imprese del settore.
Pertanto, questa sovvenzione globale, gestita dall’organismo intermediario Soc. cons. a r. l. ESPRIT, intende sostenere un modello di sviluppo che favorendo la crescita dell’imprenditorialità sociale contemporaneamente operi per rimuovere gli ostacoli che impediscono l’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale delle fasce più deboli della popolazione.
Obiettivo finale è, quindi, il finanziamento di progetti volti al consolidamento e miglioramento di un sistema integrato di servizi destinati ai gruppi svantaggiati da parte dei soggetti non profit già esistenti per la creazione d’impresa, microimpresa ed autoimpiego attraverso l’erogazione di piccoli sussidi per la concessione di servizi reali e incentivi finanziari secondo un percorso accompagnato, oltre che all’organizzazione di interventi di accompagnamento per favorirne l’accesso e la fruizione.
L'azione che si configura come aiuto di Stato e che deve quindi rispettare le normative comunitarie in materia è l’azione n.
1 (misura D3). Infatti, l'esigenza di salvaguardare il regime della concorrenza nel mercato europeo fa si che l'Unione Europea stabilisca dei limiti alle agevolazioni pubbliche che tengono conto della localizzazione degli interventi, della dimensione delle imprese, del settore di appartenenza, della finalità dell'aiuto, ecc.
La normative comunitaria applicabili è la seguente:
• Regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”).
Possono beneficiare degli aiuti inclusi nel regime di cui al Regolamento citato imprese grandi, medie e piccole che avendo ricevuto aiuti marginali (de minimis) nei tre anni precedenti sino alla soglia di 100.000 € non incorrono nel regime degli aiuti di stato.
Ai fini della dichiarazione che le imprese devono rilasciare in merito al rispetto della regola del de minimis, gli aiuti ricevuti a titolo degli Obiettivi comunitari della programmazione 1994-1999 FSE non devono essere conteggiati per la verifica del rispetto del tetto di 100.000 € previsto dalla normativa comunitaria.
Sempre ai fini del rilascio di tale dichiarazione, i contributi de minimis ricevuti nei tre anni precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa che richiede il contributo pubblico a valere sull’Obiettivo 3, e dunque alla sua attuale realtà economico-giuridica.
Di conseguenza, se nei tre anni precedenti – periodo per il quale calcolare i contributi de minimis ricevuti - l’impresa ha modificato ramo di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all’atto dell’attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando – per il rispetto della regola de minimis – quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice modificazione della ragione sociale della società (ad esempio il passaggio da srl a spa), o di cambiamento nella denominazione, oppure nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi – non applicandosi quanto detto sopra – il calcolo dei contributi de minimis ricevuti nei tre anni precedenti dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo precedentemente alla modifica intervenuta.
La dichiarazione de minimis deve riguardare tutti i contributi ricevuti nel triennio precedente dall'impresa che richiede il contributo, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti.
Al momento della presentazione dei progetti viene richiesta una semplice autocertificazione attestante il rispetto del vincolo dei 100.000 euro nei tre anni precedenti la scadenza del bando.
La disciplina prevista in tale Regolamento si applica ai progetti presentati sia direttamente dalle imprese, sia dagli enti formativi, rilevando esclusivamente il fatto che l’impresa è, in ambedue i casi, beneficiaria dell’attività formativa e del contributo.
I seguenti casi risultano inammissibili al regime de minimis, pertanto soggetti al regime degli aiuti di stato:
• settore dei trasporti;
• erogazioni a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o a altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
• agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati;
• attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all’allegato I del trattato (le imprese agrituristiche sono invece ammesse).
(comprensivi della richiesta del finanziamento di cui al progetto presentato), secondo le specifiche riportate nella dichiarazione facsimile allegata al formulario.
Successivamente, e solo per i progetti che saranno dichiarati ammessi a contributo, il dettaglio dei contributi richiesti verrà inserito nel database regionale Elenco delle imprese destinatarie di aiuti di importanza minore c.d.
“de minimis”, al fine di verificare la correttezza dell’autocertificazione rilasciata dall’impresa 3.
La Regione Toscana si riserva di effettuare un’attività di controllo a campione sulle imprese destinatarie di finanziamenti che costituiscono aiuti di stato.