FIRENZE- Con la legge approvata oggi dal Consiglio la Regione ha confermato la validità della propria normativa in materia di edilizia: e quindi della legge numero 52 del 1999 così come modificata dalla legge 43 approvata nell’agosto scorso. Questa normativa che disciplina, tra l'altro, le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio attività in edilizia, prevede anche le sanzioni amministrative con cui possono essere risolti i piccoli abusi.
I piccoli abusi e la legge regionale
Vediamo riassunti alcuni dei casi in cui è possibile non eliminare con l’abbattimento le opere compiute abusivamente.
Manutenzione ordinaria esterna
(soggetta a Dichiarazione di inizio attività solo nei casi espressamente previsti dal Comune)
Esempi: - coloriture delle facciate diverse da quelle esistenti e non consentite dai piani del colore
- infissi diversi da quelli esistenti e non ammessi dalle norme di piano
- manti di copertura diversi da quelli esistenti e non ammessi dalle norme di piano
Sanzione: euro 516
Manutenzione straordinaria
Esempi: - sostituzione di un solaio
- sostituzione della copertura
- sostituzione di una parete portante
Sanzione : euro 516
Restauro e risanamento conservativo
Che cos’è: Il restauro può comprendere alcune migliorie per consentire destinazioni d’uso anche diverse da quelle in atto (ad esempio: ascensore, apertura o chiusura di porte interne, spostamento di muri non portanti, chiusura di una loggia, impianto di riscaldamento, servizi igienici, ecc.) purché nel rispetto delle tipologie (casa colonica, casa unifamiliare, casa a schiera, edificio condominiale multipiano, capannone, ecc.), degli elementi strutturali (in muratura, con struttura metallica, in cemento armato, ecc.) e formali (decorazioni, rivestimenti, materiali di finitura, ecc.).
Si applica anche ad edifici recenti.
N.B.: il restauro e risanamento conservativo è quasi sempre compatibile con le norme comunali (salvo che per quanto riguarda le destinazioni d’uso) e dunque è sanabile pagando da euro 516 a euro 5.164 a seconda della consistenza dell’abuso.
La sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile.
Se non c’è aumento del valore la sanzione minima è di 516,00 euro.
Su immobili vincolati la sanzione va da euro 1.033,00 a euro 20.670,00 ma, a tutela di rilevanti interessi pubblici è possibile per il Comune ordinare l’abbattimento
Gli abusi non condonabili
Secondo la normativa regionale non sono invece sanabili una serie di interventi che invece il condono recentemente varato ammette.
E’ il caso di:
a - Nuove costruzioni
b- Sostituzioni edilizie (cioè demolizione di immobili e loro ricostruzione ma in maniera e con finalità diverse)
c- ristrutturazioni urbanistiche (si tratta di sostituzioni edilizie nelle quali vengano realizzate ex novo anche le opere di urbanizzazione).
In sostanza la normativa regionale non ritiene che possano essere condonabili edifici costruiti ex novo e opere che vanno a incidere sulle risorse del territorio.
Un ultimo caso riguarda la ristrutturazione edilizia (cioè ogni intervento su edifici che va oltre il restauro e il risanamento conservativo producendo un edificio in tutto o in parte diverso da quello esistente).
Per quest’ultima, in via generale, è previsto l’abbattimento delle opere abusive. Tuttavia, nel caso di interventi minori e solo parzialmente non sanabili, si procede con la sola applicazione di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore dell’immobile.