Nuova regolamentazione per l'anno 2003 per gli orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio su area privata in sede fissa. Le disposizioni sono contenute in un'ordinanza firmata dall'assessore alle attività produttive Francesco Colonna. In pratica sono state confermate le disposizioni in vigore nel 2002. Quindi la mezza giornata di chiusura infrasettimanale continua a essere facoltativa, i negozi potranno aprire alle 7 e chiudere alle 22 a patto che le ore giornaliere di apertura non siano più di 13.
Confermato anche l'obbligo della chiusura domenicale e festiva con alcune eccezioni: ovvero le ultime domeniche di ogni mese, l'intero mese di dicembre e in ulteriori quattro domeniche o festività di cui è già stata fissata nel 5 gennaio 2003. Le altre tre saranno determinate successivamente. I negozi dovranno invece rimanere chiusi il 20 e 21 aprile (Pasqua e Lunedì dell'Angelo), il 25 aprile (Festa della Liberazione), il 1° maggio (Festa del lavoro), il 15 agosto (Ferragosto), il 25 e 26 dicembre (Natale e Santo Stefano) e il 1° gennaio (Capodanno).
Queste regole non si applicano negli esercizi commerciali del centro storico, ovvero la zona compresa tra i viali di circonvallazione di qua e di là d'Arno. Gli esercizi commerciali all'interno di queste zone possono infatti decidere liberamente l'orario di chiusura e di apertura anche se resta obbligatoria la chiusura il 1° maggio, il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio 2004. In caso di manifestazioni e feste di carattere rionale o di iniziative promosse dall'Amministrazione o dai Quartieri gli esercizi che si trovano nelle vie e piazze interessate possono prolungare l'orario di apertura o aprire in via straordinaria.
La disciplina sugli orari vale per tutti i negozi al dettaglio, alimentari e non, escluse le rivendite di generi di monopolio, gli esercizi all'interno di campeggi e complessi turistici, delle stazioni, lungo le autostrade e nelle sale cinematografiche. Stesse considerazioni valgono per gli esercizi specializzati nella vendita di piante e fiori, bevande, mobili, libri, dischi e audiovisivi, opere d'arte e antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo e artigianato locale. Gli orari degli esercizi che svolgono in via permanente le attività di rosticceria, gelateria, yogurteria, pasticceria, gastronomia, rimangono regolati in base all'ordinanza 4944 del 12 agosto 2002.
"Queste regole derivano dall'accordo di area metropolitana siglato nel 2000 - spiega l'assessore Colonna -, un'intesa che si è dimostrata molto efficace tanto è vero è ancora in vigore e che viene continuamente aggiornato. E' una testimonianza concreta della volontà dei comuni dell'area metropolitana di operare non solo nel commercio ma anche negli altri settori".