In ottemperanza a quanto previsto dall’accordo di programma fra i Comuni dell’Ambito Ottimale n. 3 Medio Valdarno conseguente alla deliberazione n. 2 del 3 aprile 2001 dell’Assemblea dello stesso Ambito, il Comune di Firenze è stato individuato quale soggetto capofila incaricato dell’espletamento della procedura di evidenza pubblica per la selezione e scelta del socio (singolo o associato) privato di minoranza (40 per cento del capitale sociale) da inserire nella S.p.A. Publiacqua appositamente costituita per la gestione del servizio idrico integrato.
A tale società, con deliberazione n.
20/01 del 29/11/2001 dell’Assemblea dell’A.A.T.O. n. 3 è stata affidata, in seguito all’approvazione del piano d’Ambito (deliberazione Assemblea A.A.T.O. 3 n. 13 del 25/9/2001), la gestione del servizio idrico integrato dell’ATO 3 per un periodo di 20 anni decorrenti dal 1.1.2002 disciplinando tale affidamento con apposita convenzione.
Seguendo analogo iter i Comuni dell’A.T.O. n. 2 della Toscana hanno costituito la Società Acque S.p.A., avente analogo oggetto sociale di Publiacqua S.p.A., e alla stessa l’ A.A.T.O.
n. 2 ha affidato la gestione del servizio idrico integrato.
Da parte delle amministrazioni sia dell’Ambito Medio Valdarno (n. 3) che del Basso Valdarno (n. 2) è stato manifestato l’intendimento di perseguire l’obiettivo di realizzare, entro termini predeterminati, la gestione unitaria integrata relativa ad entrambi gli A.T.O. n. 2 e n. 3.
Stante ciò, da parte degli stessi Comuni, sarà dato corso al conseguente accordo che impegnerà le Società ACQUE S.p.A. e Publiacqua S.p.A., rispettivamente soggetti gestori del servizio idrico integrato degli A.T.O.
n. 2 e n. 3, a verificare modalità, termini e condizioni del percorso di concentrazione societaria.
Il soggetto selezionato ad esito della presente procedura di gara entrerà nel capitale sociale di Publiacqua s.p.a. attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale ad esso riservato con esclusione del diritto di opzione spettante agli attuali soci ai sensi dell’art. 2441 comma 5, cod. civile.
La percentuale riservata al privato all’esito del predetto aumento di capitale sarà pari al 40%.
Appositi patti parasociali tra gli enti pubblici e il socio privato disciplineranno l’assetto della governance della società.
Le principali informazioni concernenti la società e il quadro strategico di sviluppo che gli enti locali intendono conseguire verranno illustrate in una scheda sintetica messa a disposizione sin dalla fase di preselezione.
La partecipazione alla gara costituisce presa d’atto delle volontà di cui al presente articolo dei soci delle suddette società partecipate.