L'assemblea dei Comuni consorziati nel Consiag (tra cui ad esempio il Comune di Prato) ha approvato un sistema di agevolazioni tariffarie a favore di utenti socialmente svantaggiati. La somma da destinare alle agevolazioni ammonta a 500 milioni all'anno, rappresentanti il risparmio degli utenti e conseguentemente il minor introito del Consiag.
I destinatari di tali agevolazioni, in base alla norma riportata, non possono che essere i nuclei familiari/utenti civili (usi domestici) che si trovino in particolari condizioni di disagio.
Hanno diritto alle agevolazioni:
- nuclei familiari composti da ultrasessantacinquenni alla data del 1° gennaio che abbiamo un reddito medio pro-capite pari al minimo della pensione INPS;
- nuclei familiari composti da pensionati ultrasessantacinquenni con familiari a carico nell'anno solare precedente; ed aventi un reddito complessivo pari a quattro volte l'importo della pensione minima INPS;
- nuclei familiari che abbiano all'interno soggetti portatori di handicap come riconosciuti dalla legge 104/1992, purché non ospitati per piu' di sei mesi, nell'arco dell'anno solare precedente, presso strutture pubbliche o private ed aventi un reddito complessivo pari a cinque volte l'importo della pensione minima INPS;
- nuclei familiari monoreddito nei quali il soggetto unico produttore di reddito si trovi in cassa integrazione, mobilita' o disoccupazione al 1° gennaio o lo sia stato per almeno sei mesi nell'anno precedente;
- nuclei familiari i cui componenti, in riferimento all'anno d'imposta precedente, risultino privi di reddito.
Nel reddito dei primi tre casi non verrà tenuto conto dell'abitazione occupata effettivamente dagli stessi nuclei familiari.
In cosa consiste l'agevolazione
L'azione agevolativa e' garantita sia riducendo a 3 mc/mese l'impegno mensile minimo comunque addebitato, che per il Consiag e' pari a 7 mc/mese, sia estendendo la fascia della tariffa sociale (L.
700 al mc.) che sarà portata da 7 a 13 mc/mese e cioè fino alla copertura dell'intero scaglione della tariffa base. In questo modo si va incontro a due diverse esigenze. La prima relativa a piccoli nuclei familiari di uno o due componenti che a volte non consumano i 7 mc/mese a L. 700 al mc. che essendo fissi obbligatori sono in ogni caso fatturati e che vedranno ridotto a 3 mc/mese quest'impegno. La seconda relativa a nuclei familiari numerosi che superano con facilita' la prima fascia sociale dei 7 mc/ mese passando alla successiva (da 8 a 13 mc/mese a L.
1.300 al mc.) che vedranno conteggiati tutti i 13 mc/mese a L. 700 al mc.
La fatturazione dei consumi a tariffa sociale fino a 13 mc/mese e' valida anche per i nuclei familiari che facendo parte di un condominio non hanno contatori singoli ma centralizzati. In questo caso il beneficio riconosciuto all'utenza condominiale sarà pari alla differenza fra il risultato del calcolo normale dei consumi e quello derivato dall'applicazione delle agevolazioni. Sara' cura dell'amministratore del condominio applicare l'agevolazione mediante pari detrazione sulla quota a carico del nucleo familiare disagiato.
Da quando inizia l'agevolazione
Poiché uno degli elementi condizionanti e' rappresentato dal reddito, ovviamente quello dell'anno solare precedente, risulta operativamente opportuno che il periodo agevolativo non corrisponda all'anno solare, ma vada dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.
Tale soluzione permette di applicare le agevolazioni già dal 1° luglio del 1999. Le domande corredate di autocertificazione potranno essere presentate sia al Consiag che ai diversi Comuni. L'autocertificazione sarà inerente al proprio reddito e alla propria condizione familiare.