industrializzati non europei
(14° Programma specifico - 2° settore)
Imprese.
Università.
Centri di ricerca.
I progetti devono soddisfare il criterio della transnazionalità, cioè essere presentati da almeno due soggetti giuridici non collegati tra loro e stabiliti in Stati membri diversi.
Nell'ambito del "programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore della cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali (1994-1998)", la seconda linea di azione è rivolta alla cooperazione con i paesi industrializzati non europei.
Le modalità di cooperazione con questi paesi (che sono nel contempo partners della Comunità e suoi concorrenti) comprendono la concertazione per determinati settori, per esempio quello sui "megaprogetti", l'esecuzione di progetti comuni di ricerca e di studio e lo scambio di informazioni e di esperti.
Nella selezione delle proposte, la Commissione tiene generalmente conto, oltre che di eventuali criteri relativi al programma specifico, dei seguenti elementi:
carattere innovativo della proposta;
effettiva collaborazione internazionale (criterio della transnazionalità);
rapporto costo/efficacia della proposta;
prospettiva di efficace divulgazione e sfruttamento dei risultati;
carattere precompetitivo della ricerca.
In generale, non sono ammissibili a contributo i progetti avviati prima della decisione della Commissione relativa alla concessione del sostegno comunitario; non sono altresì ammissibili le spese sostenute prima di tale decisione.
I costi ammissibili al contributo comunitario possono includere le seguenti voci:
spese di personale;
spese generali;
indennità di viaggio e soggiorno;
materiale durevole;
materiale non durevole;
spese di calcolo;
prestazioni di terzi;
altre spese necessarie per l'esecuzione dei lavori (previa autorizzazione della Commissione);
imposte e dazi doganali.
Tutto il territorio nazionale.
PARTECIPAZIONE FINANZIARIA (CONTRIBUTO) PER SPESE DI RICERCA
Sono previsti contributi comunitari in conto capitale nella misura seguente:
imprese: fino al 50% del costo del progetto di ricerca;
università e istituti equiparati: fino al 100% dei costi aggiuntivi relativi al progetto di ricerca (esclusi i costi del personale fisso).
Non avrà luogo alcun trasferimento di fondi verso paesi industrializzati extraeuropei.
Nel caso di progetti di "megascienza", potranno essere finanziati, nell'ambito di quest'azione, solo il coordinamento e la partecipazione alle fasi esplorative.
AZIONI CONCERTATE
La Comunità può finanziare, fino al 100% dei costi ammissibili, azioni concertate consistenti nel coordinamento dei progetti di RST già finanziati da enti pubblici o organismi privati.
MISURE SPECIFICHE PER IL PRESENTE PROGRAMMA
La partecipazione finanziaria della Comunità può coprire fino al 100% del costo di alcune misure specifiche, quali, ad esempio:
misure volte a creare strumenti di carattere generale al servizio dei centri di ricerca, delle università e delle imprese.
MISURE DI PREPARAZIONE, DI ACCOMPAGNAMENTO E DI SOSTEGNO
La Comunità può finanziare, fino al 100% dei costi ammissibili, azioni di sostegno quali, ad esempio:
pubblicazioni scientifiche e diffusione, promozione e valorizzazione dei risultati;
esame e controllo degli sviluppi nell'ambito delle politiche dei paesi terzi nel settore scientifico e tecnologico;
analisi delle eventuali conseguenze socioeconomiche della cooperazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo tecnologico.