Parcheggiare i camper vicino a casa

La richiesta del lettore e la risposta dell'esperto sul diritto di far sostare liberamente l'autocarro privato

Roberto
Roberto Onorati
01 febbraio 2024 09:53
Parcheggiare i camper vicino a casa

Gentile esperto,

possiedo un camper che parcheggio di solito vicino a casa. Ho saputo che il comune dove risiedo, a seguito delle proteste di alcuni residenti, sta per emettere una ordinanza che vieta la sosta dei camper all’interno dei centri abitati, destinando un’area periferica presso la quale sostare i camper. La zona individuata è isolata, con una pessima viabilità per arrivarci. Mi chiedo se il comune può disporre un divieto del genere. Siamo diversi camperisti coinvolti da questa ordinanza, so che la questione è abbastanza dibattuta. Vorrei sapere che mezzi giuridici abbiamo per agire.

Lettera firmata

La questione sollevata dal lettore è effettivamente molto controversa. Intanto posso consigliare di organizzare un comitato di camperisti residenti coinvolti dal possibile intervento del comune e di chiedere di essere ascoltati dal sindaco e/o dall’ufficio competente nell’istruttoria dell’ordinanza. Ai sensi della legge fondamentale in materia di procedimento amministrativo n. 241/90, l’amministrazione pubblica, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, deve comunicare l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. In ogni caso, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati costituiti in associazioni e comitati, da cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Nel merito della questione, ci sono precedenti in cui i giudici amministrativi hanno bocciato ordinanze di questo tipo. Ad esempio una sentenza del TAR di Trento del 4 marzo 2022 certifica per l’ennesima volta che un Comune non può vietare la sosta delle autocaravan o camper, se non per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, così come dispone l'articolo 7 comma 1 lettera b) del codice della strada.

Il TAR di Trento si è occupato del ricorso dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti contro un’ordinanza di un comune del Trentino Alto Adige, che aveva istituito il divieto di sosta per le autocaravan in tutto il paese dalle ore 20:00 alle ore 6:00, adducendo diverse motivazioni legate soprattutto alla particolare conformazione del territorio comunale che non si presta particolarmente alla sosta dei camper in sicurezza e alla necessità di evitare il campeggio selvaggio.

Il TAR ha però rigettato queste motivazioni e annullato di conseguenza l’ordinanza di divieto di sosta dei camper. I giudici amministrativi di Trento hanno tra le altre cose ricordato che il Codice della Strada equipara i camper agli altri autoveicoli, pur riconoscendo una loro specificità, per cui non si può introdurre un divieto per i soli camper (se non, come detto, per esigenze particolari non opinabili che riguardano l’inquinamento e la tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale) generando un’illegittima disparità di trattamento con le altre vetture. Inoltre la presenza nel territorio di un’area attrezzata per i camper non giustifica la limitazione temporale della sosta, perché i camperisti non sono obbligati a utilizzare tale area se intendono semplicemente sostare nel paese in orario notturno, al pari degli altri autoveicoli.

A questo proposito, bisogna ricordare le disposizioni dell’articolo 185 CdS che regolano la circolazione e la sosta delle autocaravan:

  1. i camper sono equiparati agli autoveicoli di classe M, le comuni automobili, e sono pertanto soggetti agli stessi divieti e limitazioni (per la sosta il riferimento è l’art. 158 CdS);
  2. i camper possono sostare ovunque sia consentito alle automobili ma non possono oltrepassare con la loro sagoma la segnaletica orizzontale;
  3. per i camper in sosta su strade pubbliche sono vietati tutti i comportamenti che possono ricondurre all’attività di campeggio: ancorare stabilmente il mezzo al suolo, emettere fumi e/o scarichi delle acque, ampliare la sagoma del camper attraverso l’apertura di porte o verande, posizionare tavoli, sedie o quant’altro al di fuori del mezzo, ecc.

    L’attività di campeggio è ammessa solo nelle aree di sosta attrezzate per i camper;

  4. i camper che sostano nelle strisce blu pagano una tariffa maggiorata del 50%, ma solo se lo stallo di sosta è di dimensioni maggiori rispetto agli altri stalli presenti nell’area di parcheggio.

Inoltre: non è consentito alcun limite di orario alla sosta dei camper se tale vincolo è valido solo per i camper stessi; i Comuni possono istituire aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan, ma l’eventuale presenza di un’area attrezzata non vieta di parcheggiare il mezzo in altri luoghi sul territorio comunale, se la segnaletica lo consente.

Infine le amministrazioni comunali, come ripetuto più volte, possono imporre limitazioni alla circolazione e soprattutto alla sosta dei camper, giustificandole con “accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale”.

Difesa Civica — rubrica a cura di Roberto Onorati

Roberto
Roberto Onorati

Potentino di origine, toscano di adozione, laureato in legge, dirigente pubblico, segretario comunale, poi funzionario a Bruxelles per la Commissione Europea, oggi si occupa come consulente di formazione e supporto giuridico per gli enti locali in tema di affidamento e gestione di servizi alla persona e alla comunità - www.robertoonorati.it - onorati66@gmail.com

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