Lavoratrice licenziata, il Tribunale di Firenze la reintegra

Storia raccontata da Cgil

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
22 dicembre 2023 10:54
Lavoratrice licenziata, il Tribunale di Firenze la reintegra

Firenze, 22-12-2023 - Una lavoratrice era stata licenziata da Venchi nell’ottobre 2022, "per via - si legge in una nota Cgil - di pochi lievissimi ritardi sull’entrata nel turno di lavoro. La Filcams Cgil si è opposta alla disposizione e si è rivolta, assistita dall'Avv. Andrea Stramaccia, al Tribunale di Firenze che, nella sentenza dell’11 dicembre scorso, ha dichiarato “la nullità del licenziamento” e intimato “la reintegra” della lavoratrice nel posto di lavoro".

LA VICENDA

La lavoratrice (part time) - prosegue la nota Cgil - era occupata alla cioccolateria Venchi presso il punto vendita della Stazione Santa Maria Novella di Firenze. Ha chiesto il congedo per studio per due mesi (un’aspettativa a totale carico della lavoratrice) e lo ha ottenuto dopo l’iscrizione alla Cgil e l’impegno del sindacato. Durante il congedo, è stata trasferita al negozio Venchi in "zona Porcellino", impossibile da raggiungere, soprattutto nei giorni festivi, la mattina alle 7 muovendosi la lavoratrice con il treno che arriva in Stazione pochi minuti prima delle 7.

Ciò ha provocato, dopo il suo rientro in servizio al termine dell'aspettativa, una breve serie di piccoli ritardi (sanzionati dall’azienda), di pochissimi minuti, all’ingresso nel posto di lavoro. Tuttavia, si legge nella sentenza del Tribunale, “la sola ragione, emergente dagli atti, per la quale la lavoratrice ha iniziato ad accumulare episodi di ritardi in ingresso è la pretestuosa scelta datoriale di trasferirla presso il punto vendita più distante dalla stazione Santa Maria Novella.

A comprova di ciò si consideri che nessun ritardo di sorta è stato contestato e sanzionato nei confronti della lavoratrice nel periodo in cui la stessa ha prestato servizio presso l’unità produttiva presso la stazione”. E ancora, si scrive nella sentenza: “I ritardi della lavoratrice sono diretta e immediata conseguenza di una scelta aziendale che si radica in un mero esercizio del potere datoriale di trasferimento dei lavoratori che, lungi dall’essere giustificato da ragioni tecnico-produttive ed organizzative, si appalesa quale sottile strumento di rappresaglia rispetto al legittimo esercizio di una legittima facoltà della lavoratrice, la fruizione del congedo per studio.

Si deve ritenere che, sebbene i ritardi della lavoratrice rappresentino l’apparente motivo fondante il licenziamento disciplinare, l’unica e sola ragione a monte della vicenda espulsiva qui in esame è proprio la fruizione del congedo per motivi di studio. Da quest’ultimo ha tratto origine il trasferimento, ritorsivo per le ragioni sin qui esposte, che, a propria volta, ha dato adito proprio a quei ritardi della dipendente che hanno offerto copertura per l’esercizio, in apparenza giustificato, del potere unilaterale di recesso datoriale.

La ritorsività del trasferimento a monte riverbera i propri connotati sul licenziamento intimato a valle”.

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