La sostituzione del proprio contratto di lavoro

Il lavoratore si ritrova operaio, mentre prima era inquadrato come impiegato/operatore amministrativo

Roberto
Roberto Visciola
23 aprile 2021 14:30
La sostituzione del proprio contratto di lavoro

Gentilissimo Avvocato Visciola,

chiedo per la rubrica “L'Avvocato risponde” alcune delucidazioni. Sono stato assunto con un contratto di lavoro per un determinato profilo, ma vengo adibito a mansioni diverse. La cosa è legale oppure posso contestare tale situazione?

Gentilissimo,

il problema della corrispondenza tra lavoro effettivamente svolto e quello risultante da contratto viene spesso sollevato, in quanto non sempre l'inquadramento corrisponde alle mansioni alle quali si viene adibiti.

La norma di riferimento è costituita dall'art. 2103 c.c., in base al quale il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto. Il concetto di mansioni fa riferimento al tipo di attività oggetto del contratto di lavoro, determinando quella che è la prestazione cui il lavoratore è obbligato e quella che il datore di lavoro può pretendere dal lavoratore stesso.

Il legislatore ha comunque voluto consentire una certa flessibilità in ambito lavorativo, seppur entro certi limiti, dovendosi tutelare le ragioni aziendali, da un lato, e quelle del lavoratore, dall'altro.

In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali, il lavoratore può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale. Il lavoratore ha comunque diritto al mantenimento del livello di inquadramento e del correlato trattamento retributivo.

Nel caso, invece, in cui il lavoratore sia assegnato a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento retributivo previsto per l'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva dopo il periodo individuato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.

Cordialmente,

Avv. Roberto Visciola

L'Avvocato Risponde — rubrica a cura di Roberto Visciola

Roberto
Roberto Visciola

Avvocato in Firenze, laureato col massimo dei voti e lode, socio fondatore dell'Unione nazionale avvocati per la mediazione, è autore di libri e pubblicazioni con importanti case editrici e riviste di settore, quali Cedam, Italia Oggi, Giustizia Civile, Gazzetta Notarile, Nuova Giuridica, Nuova Rassegna e Altalex. Svolge attività di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale principalmente nei settori del diritto amministrativo e civile, prediligendo i sistemi di ADR, quali mediazione e negoziazione assistita. robertovisciola@gmail.com

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