Aiuti agli investimenti di imprese artigiane e di cooperative di produzione e lavoro

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
04 gennaio 1996 00:04
Aiuti agli investimenti di imprese artigiane e di cooperative di produzione e lavoro

Aiuti agli investimenti di imprese

artigiane e di cooperative di produzione e lavoro

 

 Beneficiari

 • Imprese artigiane di produzione o di servizi alla produzione e loro forme associative.

• Cooperative di produzione e lavoro.

 Tutte le imprese e le cooperative beneficiarie devono rispondere anche alla definizione di piccola e media impresa.

 I contributi non possono essere concessi per investimenti relativi ai settori delle produzioni siderurgiche, delle costruzioni e riparazioni navali e della produzione di fibre artificiali.

  

Iniziative Ammissibili

 Investimenti finalizzati a:

• creazione o ampliamento di attività produttive; •rinnovo e aggiornamento tecnologico;

• rilocalizzazione di insediamenti produttivi; •riammodernamento e potenziamento di imprese di subfornitura nei sistemi di piccola impresa.

 Le spese ammissibili, al netto dell'IVA, comprendono:

 a) suolo aziendale, per un valore massimo pari al 10% del costo totale dell'investimento complessivo;

b) opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali;

c) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei processi, purché dimensionati all'effettiva produzione, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'impianto oggetto dell'agevolazione;

d) progettazione e direzione lavori, studi di fattibilità economico finanziaria, di valutazione di impatto ambientale e collaudo di legge, fino ad un valore massimo del 5% dell'investimento complessivo ammissibile, compresi gli oneri per la concessione edilizia;

e) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;

f) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata all'iniziativa; la relativa spesa di acquisto deve risultare compatibile con il conto economico dell'iniziativa medesima.

 Le agevolazioni non possono essere concesse per gli investimenti di cui ai precedenti punti a) e d) se effettuati singolarmente.

 Sono ammissibili anche gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio; viene riconosciuto il costo del bene al netto dell'IVA, indipendentemente dal costo complessivo dell'operazione. L'importo degli investimenti realizzati con tali modalità non può superare il 40% dell'investimento complessivamente ammesso.

 Sono ammesse le spese relative a lavori effettuati in economia e/o a prestazioni autofatturate dall'impresa richiedente il contributo.

 Gli investimenti possono essere avviati nell'anno solare precedente la presentazione della domanda; per le domande presentate nell'anno 1997 gli investimenti devono risultare avviati non prima dell'8 agosto 1996.

 Gli investimenti ammessi all'agevolazione devono essere realizzati entro 24 mesi dalla data di ammissione del progetto e comunque non oltre il 30 giugno 2001.

I progetti si intendono realizzati quando i beni siano stati consegnati, le opere siano realizzate e le spese siano state interamente sostenute.

 L'importo dell'investimento ammissibile non può essere inferiore a lire 125.000.000, né superiore a lire 3.125.000.000.

 All'atto di presentazione della domanda, i progetti di investimento dovranno risultare "cantierabili" e sostenibili sotto il profilo finanziario.

 Ogni impresa può presentare più di una domanda di contributo, comunque entro il massimale di aiuto indicato alla lettera A) della voce "Agevolazioni Previste".

  

Localizzazione

 Gli interventi devono essere localizzati nei Comuni ammessi all'obiettivo 2 dei Fondi Strutturali.

  

Agevolazioni Previste

 A) L'agevolazione consiste nella concessione di un finanziamento rimborsabile a tasso zero nella misura massima del 40% dell'investimento ammissibile; l'importo di tale finanziamento non potrà essere inferiore a lire 50.000.000 né superiore a lire 1.250.000.000.

 Il finanziamento è concesso tramite un apposito Fondo di rotazione costituito presso Artigiancredito Toscano e non potrà superare i seguenti massimali di intensità dell'aiuto:

- piccole imprese: 20% ESN;

- medie imprese: 15% ESN.

 La durata del piano di rientro del finanziamento rimborsabile è prevista in un massimo di sette anni per investimenti relativi a immobili, impianti e infrastrutture specifiche aziendali (lettere a e b della voce "Iniziative Ammissibili") e in cinque anni per investimenti relativi alla dotazione di macchinari, attrezzature e beni immateriali (lettere c, d, f della voce "Iniziative Ammissibili").

 Il rimborso dell'aiuto è previsto a rate semestrali posticipate costanti con due semestralità di preammortamento aggiuntive del piano di rientro sopra indicato.

 L'aiuto concesso è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche per la quota di investimento agevolata, entro i limiti di intensità massima sopra indicati.

 B) I beneficiari delle agevolazioni di cui al precedente punto A) potranno richiedere prestiti o mutui in lire, nella misura massima del 40% del progetto di investimento ammesso, alle condizioni e con le modalità previste dalle convenzioni stipulate fra la Regione Toscana, gli Istituti di credito e l'Artigiancredito Toscano.

 Qualora, in sede di valutazione, un progetto non raggiunga il punteggio necessario per l'accesso alle agevolazioni di cui al punto A, l'impresa richiedente può comunque richiedere l'accesso al finanziamento convenzionato, nella misura massima dell'80% del progetto di investimento.

 Le istanze di mutuo o prestito dovranno essere presentate agli Istituti di Credito e all'Artigiancredito Toscano.

 I beni per i quali è concesso il contributo non possono essere alienati, ceduti o distratti nei 3 anni successivi alla consegna, né essere funzionalmente diversi da quelli per i quali è stata disposta la concessione dell'aiuto.

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