Agevolazioni automatiche per investimenti nelle aree depresse (Legge 8 Agosto 1995, n. 341)

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
03 gennaio 1996 00:12
Agevolazioni automatiche per investimenti nelle aree depresse (Legge 8 Agosto 1995, n. 341)

Agevolazioni automatiche per investimenti

nelle aree depresse

(Legge 8 Agosto 1995, n. 341)

 

Con decreto del 23/12/1996 (in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/96) il Ministero dell'Industria ha sospeso, a partire dal 1° gennaio 1997, la presentazione delle domande di concessione delle agevolazioni previste da questa Scheda. E' attualmente allo studio una proposta per estendere queste agevolazioni anche alle zone escluse dagli obiettivi 2 e 5b e per aumentare il massimale dell'aiuto concedibile fino al 100% dell'intensità massima consentita dalla UE.

La scheda ha pertanto valore indicativo.

  

Beneficiari

 Imprese operanti nei settori delle attività estrattive e manifatturiere di cui alle sezioni C e D della "Classificazione delle Attività Economiche ISTAT '91".

 A differenza delle piccole e medie imprese, le imprese di grandi dimensioni sono ammesse solo nelle aree definite 92,3,c.

 

 Settori Ammessi

 Sono agevolabili le imprese operanti nei settori delle attività estrattive e manifatturiere di cui alle sezioni C e D della "Classificazione delle Attività Economiche ISTAT '91".

  

Iniziative Ammissibili

 Le iniziative ammissibili devono essere costituite da nuovi macchinari e impianti da utilizzare nel ciclo produttivo e relativi alla creazione di un nuovo stabilimento o all'ampliamento, ristrutturazione, razionalizzazione o modernizzazione di uno stabilimento esistente.

 Nuovo stabilimento - Creazione di una nuova unità locale adibita ad attività produttiva.

Per unità locale si intende il luogo dove materialmente si svolgono una o più fasi del ciclo produttivo, intendendo per tali quelle di lavorazione, trasformazione, confezionamento, manipolazione, misura, collaudo e movimentazione dei prodotti.

 Ampliamento - Iniziativa volta ad accrescere la "capacità di produzione" dei prodotti attuali o di altri similari (ampliamento orizzontale), e/o a creare nello stesso stabilimento nuova capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi attuali (ampliamento verticale), sempre che gli impianti preesistenti presentino un valore rilevante rispetto ai nuovi immobilizzi fissi.

 Per "capacità di produzione dell'impianto" si intende il valore teorico massimo della produzione, espresso in opportuna unità di misura (laddove non sia possibile altra soluzione, espressa in numero di ore-uomo) conseguibile per ogni unità di tempo e per ciascun prodotto, nelle migliori condizioni di funzionamento e senza fermate di alcun tipo.

Per "valore degli impianti preesistenti" si intende quello risultante dal bilancio societario relativo all'ultimo esercizio precedente la data di inizio degli investimenti. Esso si considera rilevante rispetto ai nuovi immobilizzi fissi qualora superi il 30% dei nuovi immobilizzi stessi.

 Ristrutturazione - Progetto diretto alla riorganizzazione, al rinnovo, all'aggiornamento tecnologico dell'impresa, all'aggiornamento del prodotto, al miglioramento di carattere gestionale e/o organizzativo, all'adeguamento degli impianti e/o del prodotto a nuove normative tecniche comunitarie e/o nazionali.

 Razionalizzazione - Progetto diretto al miglioramento dell'utilizzo dei fattori produttivi in modo da accrescere la produttività, ridurre gli sprechi, garantire un'evoluzione dei cicli produttivi coerente con le strategie e gli obiettivi d'impresa.

 Modernizzazione - Iniziativa volta ad apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo di conseguire un aumento della "produttività" e/o un miglioramento delle "condizioni ecologiche legate ai processi produttivi".

 Per "Produttività" si intende il rapporto tra il fatturato netto e il numero di occupati. Per "condizioni ecologiche legate ai processi produttivi" si intendono sia quelle ambientali che quelle di lavoro.

 Non sono ammessi gli investimenti di mero rinnovo, cioè la sostituzione di macchinari e/o impianti, già inseriti nell'attività produttiva, con altri aventi gli stessi identici requisiti e prestazioni.

 

 Spese Ammesse

 Le spese ammissibili sono quelle fatturate relative a macchinari e impianti nuovi, destinati all'attività produttiva e autonomamente funzionanti, installati e inseriti nel ciclo produttivo.

 Per macchinario si intende una singola unità di trasformazione, lavorazione, montaggio, confezionamento, manipolazione, misura, collaudo e movimentazione (a conduzione manuale o automatica).

Per impianto si intende un insieme di due o più macchinari o sistemi integrati funzionalmente, che realizzino una o più delle operazioni di cui sopra.

 Tutti i beni devono essere di nuova fabbricazione e nelle spese ammesse è incluso il costo di montaggio e collaudo se effettuato dal fornitore. Sono esclusi il costo dell'IVA e delle imposte, le spese notarili e gli altri oneri accessori.

 Sono ammessi solo i beni i cui ordini d'acquisto siano stati emessi a decorrere dal 20 ottobre 1995 (data di pubblicazione sulla G.U.

della Delibera del CIPE 8/8/95). Gli acquisti possono essere effettuati anche nelle forme di cui all'art.1523 del Codice civile, alla Legge 1329/65 (Sabatini), ovvero tramite locazione finanziaria. In tali casi i relativi contratti devono essere stati stipulati a decorrere dalla data suddetta.

 Gli investimenti devono essere completati entro 18 mesi dalla presentazione della dichiarazione per la prenotazione della agevolazione.

 Gli investimenti si intendono completati quando:

 - tutti i beni sono stati consegnati,

 - il loro costo è stato interamente fatturato all'impresa acquirente ovvero, in caso di locazione finanziaria, alla società di leasing,

 - l'impresa beneficiaria ha effettuato tutti i pagamenti, ovvero per le operazioni di leasing abbia corrisposto canoni per un importo almeno pari all'agevolazione e comunque non inferiore al 15% del costo totale.

  

Spese Escluse

 Sono comunque esclusi dalle agevolazioni gli impianti ed i macchinari non direttamente inseriti nella trasformazione del prodotto, quali ad esempio:

 a) installazioni di tipica pertinenza immobiliare non strettamente integrate nel ciclo produttivo (sistemi di aerazione, riscaldamento e condizionamento, illuminazione, telecomunicazione, di sicurezza, eccetera);

 b) macchinari per il sollevamento ed il trasporto non direttamente partecipanti al ciclo produttivo (carriponte, carrelli elevatori, eccetera);

 c) attrezzature per attività amministrative.

 

 Localizzazione

 I territori interessati sono quelli che rientrano nelle zone obiettivi 2 e 5b dei Fondi Strutturali e quelli definiti in base all'articolo 92,3,c del Trattato CE.

Esclusivamente nelle zone 92,3,c sono ammesse ai benefici anche le imprese di grandi dimensioni.

 

 Agevolazioni Previste

 Gli incentivi automatici consistono in detrazioni d'imposta che le imprese effettuano autonomamente, previa autorizzazione amministrativa, anche a valere sugli oneri dovuti come sostituto d'imposta.

 L'ammontare massimo delle agevolazioni è stabilito in 20 miliardi di lire per ciascuna unità produttiva nell'arco di 18 mesi. Possono essere presentate più dichiarazioni per la stessa unità locale, purché per investimenti diversi, sempre nel limite di 20 miliardi di agevolazione nei 18 mesi.

L'accesso a queste agevolazioni esclude ogni possibilità di richiedere altri contributi per i medesimi investimenti.

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