(Legge 27 Febbraio 1985, N.49)
1.A. COOPERATIVE ispirate ai principi di mutualità iscritte nei registri prefettizi e soggette alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - fatta eccezione per le cooperative di abitazione.
1.B.COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, provenienti da aziende in crisi, comprese quelle costituite da non oltre tre anni alla data del 6 marzo 1985, iscritte nei registri prefettizi e che abbiano i seguenti requisiti:
1.siano costituite alternativamente da:
lavoratori ammessi al trattamento della Cassa integrazione guadagni (dipendenti da imprese per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalle Leggi 675/1977, 787/1978 e D.L.
26/1979 convertito nella Legge 95/1979);
dipendenti da imprese sottoposte a procedure concorsuali o di liquidazione;
dipendenti licenziati per cessazione dell'attività dell'impresa o per riduzione di personale;
2.realizzino in tutto o in parte la salvaguardia dell'occupazione dei lavoratori delle imprese di cui alla precedente lettera a) mediante l'acquisto, l'affitto, la gestione anche parziale delle aziende stesse o di singoli rami dell'azienda o di gruppi di beni della medesima, oppure mediante iniziative imprenditoriali sostitutive;
3.lavoratori dipendenti da aziende poste in vendita o in liquidazione dai proprietari che, a prescindere dallo stato di crisi dell'impresa o dalla cessazione della sua attività, intendano rilevare, in tutto o in parte, l'azienda da cui dipendono;
Tali cooperative possono associare altri lavoratori in Cassa integrazione guadagni, nonché personale tecnico ed amministrativo in misura non superiore al 20% del totale dei lavoratori soci e persone giuridiche in misura non superiore al 25% del capitale sociale sottoscritto e risultante da atti formali della cooperativa stessa alla data della domanda di finanziamento.
Sono previsti finanziamenti agevolati per progetti che tendono ad aumentare la produttività o l'occupazione attraverso l'ammodernamento ed il miglioramento delle strutture e delle tecniche produttive.
I finanziamenti vengono erogati a valere su due fondi: il Foncooper - Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione - presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della BNL e il Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione (integrato dell'importo di L. 50 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996).
Le iniziative finanziabili sono:
PER LE COOPERATIVE DI CUI ALLA LETTERA A) CON CAPITALE INVESTITO NON SUPERIORE A 500 MILIONI DI LIRE:
aumento della produttività, o dell'occupazione, o di entrambe mediante l'incremento o l'ammodernamento dei mezzi di produzione e/o dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi delle imprese, con particolare riguardo ai più recenti e moderni ritrovati delle tecniche specializzate nei vari settori economici;
valorizzazione dei prodotti ai fini di una maggiore competitività sul mercato anche mediante il miglioramento della qualità;
razionalizzazione del settore distributivo per adeguarlo alle esigenze del commercio moderno;
sostituzione di passività finanziarie contratte per la realizzazione dei progetti stessi, in misura non superiore al 50% del totale dei progetti medesimi, purché determinatesi non oltre due anni prima della data di presentazione della domanda;
ristrutturazione e riconversione degli impianti, ivi inclusa, eventualmente, la formazione di scorte per un ammontare non superiore al 20% degli investimenti fissi.
PER LE COOPERATIVE DI CUI ALLA LETTERA B):
aumento della produttività, o dell'occupazione, o di entrambe mediante l'incremento o l'ammodernamento dei mezzi di produzione e/o dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi delle imprese, con particolare riguardo ai più recenti e moderni ritrovati delle tecniche specializzate nei vari settori economici;
realizzazione ed acquisto di impianti nei settori della produzione, della distribuzione, del turismo e dei servizi;
ristrutturazione e riconversione degli impianti, ivi inclusa, eventualmente, la formazione di scorte per un ammontare non superiore al 20% degli investimenti fissi.
PER LE COOPERATIVE DI CUI ALLA LETTERA A) CON CAPITALE INVESTITO SUPERIORE A 500 MILIONI DI LIRE:
ristrutturazione e riconversione degli impianti, ivi inclusa, eventualmente, la formazione di scorte per un ammontare non superiore al 20% degli investimenti fissi.
Sono ammesse le spese al netto di IVA ancora da sostenere o sostenute nel biennio precedente alla presentazione della domanda di finanziamento per i progetti ammessi.
Il territorio nazionale, quindi tutti i Comuni della Regione.
PER LE COOPERATIVE DI CUI ALLA LETTERA A):
Finanziamenti agevolati. L'importo massimo agevolabile è di 2 miliardi di lire, ad un tasso pari al 50% dei tassi di riferimento dei singoli settori interessati, riducibile al 25% per le cooperative che integrino la domanda di finanziamento con una apposita sottoscrizione di capitale sociale pari ad almeno il 20% del valore dell'investimento previsto.
PER LE COOPERATIVE DI CUI ALLA LETTERA B):
Finanziamenti agevolati e contributo in conto capitale (al capitale sociale) di importo massimo fino a 3 volte il capitale sociale.
Ai finanziamenti agevolati è applicato un interesse pari al 25% dei tassi di riferimento dei singoli settori interessati.
La durata delle agevolazioni non può superare gli 8 anni per progetti di acquisto di macchinari ed attrezzature e i 12 anni negli altri casi.
Garanzie
Privilegio sugli immobili, impianti e loro pertinenze, sui macchinari e sugli utensili della cooperativa comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio.