Garanzie sussidiarie per cooperative di lavoro (L.R. 11/96 Art. 21)

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
02 gennaio 1996 00:05
Garanzie sussidiarie per cooperative di lavoro (L.R. 11/96 Art. 21)

 Beneficiari

 Cooperative di lavoro regionali registrate come tali presso i registri prefettizi ammissibili ai benefici della legge 49/85, Titolo II (Si veda la Scheda A. 11).

 

 

Iniziative Ammissibili

 Aumenti di capitale finalizzati all'ottenimento delle provvidenze di cui alla L.

49/85

(Si veda la Scheda A. 11).

 

 Localizzazione

 Regione Toscana.

  

Agevolazioni Previste

 

Garanzie sussidiarie a fronte di finanziamenti concessi dalle banche finalizzati all'aumento di capitale sociale approvato dall'assemblea dei soci delle cooperative di lavoro.

 La garanzia sussidiaria di Fidi Toscana S.p.A.

è di norma concessa nella misura del 50% dell'importo del finanziamento concesso dalla banca a fronte della delibera di aumento di capitale sociale.

 La durata dei finanziamenti garantiti è di norma di 5 anni, con un periodo di ammortamento fino ad un anno.

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