Canone di depurazione: non è dovuto se manca il depuratore

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
22 ottobre 2008 14:12
Canone di depurazione: non è dovuto se manca il depuratore

"Non è dovuto il canone di depurazione in mancanza del depuratore"; lo ha stabilito la Corte di Cassazione con una recentissima sentenza (la n.35/2008) depositata il 10 ottobre. La Corte di Cassazione ha così dichiarato la illegittimità costituzionale di alcuni commi di due normative (la legge 36/1994, cosiddetta "Legge Galli" e del decreto legislativo 152/2006 che detta "Norme in materia ambientale"), nella parte in cui queste prevedono che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione sia dovuta dagli utenti "anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi".

Nella fattispecie la Corte ha stabilito che la quota relativa alla depurazione, richiesta sinora agli utenti della fornitura idrica, non si configura come tributo, ma costituisce il corrispettivo di un servizio reso: se non vi è il servizio (il depuratore), non può essere chiesto il corrispettivo.
Questa sentenza avrà due effetti rilevanti anche a livello locale: l'ATO 3 e Publiacqua spa devono fin da ora cessare di fatturare il canone di depurazione per tutti quei casi per i quali la Corte Costituzionale ha rilevato l'illegittimità costituzionale (zone residenziali non servite da impianti di depurazione); la sentenza produce anche effetti retroattivi per le somme versate negli anni passati che devono essere restituite agli utenti che le abbiano ingiustamente pagate.

Numerose associazioni di consumatori si sono già attivate offrendo consulenza agli utenti per richiedere rimborsi per le somme non dovute versate negli anni scorsi - concludono i Verdi per Impruneta. - Non sarebbe male però che, vista la pronuncia della Corte, fossero proprio l'ATO 3 e Publiacqua a far si che questi importi (con la relativa IVA) fossero accreditati automaticamente a coloro che ne abbiano diritto, anche senza che i cittadini utenti interessati debbano fare domanda o presentare documentazione; essendo le bollette già conosciute dal gestore che le emette, il quale sa bene anche quali sono le aree residenziali che non sono servite dal depuratore.

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