Ricerca e sviluppo: nuovi incentivi per le imprese industriali

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
30 marzo 2001 03:45
Ricerca e sviluppo: nuovi incentivi per le imprese industriali

Una serie di interventi, volti a favorire l’innovazione e lo sviluppo tecnologico delle Imprese e della Pubblica Amministrazione, sono previsti dal Capo XVI della Legge n.388 del 23 dicembre 2000 (Legge Finanziaria per il 2001).
Infatti, all’articolo 108 della stessa è prevista la concessione, alle imprese industriali (cui all’art.2195 c.c.), di un credito di imposta proporzionale all’incremento degli investimenti volti all’innovazione tecnologica effettuati dal 2001 rispetto alla media di quelli effettuati nel triennio precedente.


Con lo stesso articolo è stato delegato il Ministero dell’Industria ad emanare, d’intesa con il MURST, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge n.388/2000, una circolare dove dovrà essere indicato il termine iniziale per la presentazione delle domande di accesso al beneficio, le necessarie documentazioni e le ulteriori informazioni (malgrado il termine per l’emanazione sia scaduto il 1 marzo u.s. al momento la circolare in questione non risulta emanata).
MISURA DELL’AGEVOLAZIONE
L’agevolazione è concessa sotto forma di credito di imposta, nella misura massima del 75% dell’incremento delle spese di ricerca e sviluppo sostenute a partire dall’esercizio 2001, rispetto alla media dei tre esercizi precedenti.


Nel caso che, al momento della presentazione della domanda, non siano maturati i tre esercizi cui fa riferimento il comma 1 dell’articolo 108, il credito di imposta può comunque essere concesso, ma solo in misura proporzionale all’ammontare delle spese di ricerca e sviluppo sostenute nell’esercizio cui si riferisce la domanda, secondo le percentuali stabilite ai sensi del D.L. 28 marzo 1997, n.79 e fissate dall’articolo 3 del D.M. 27 marzo 1998, n.235 e cioè:
-PICCOLE IMPRESE 20%, elevabile al 25% se ubicate nelle aree di cui alla lettera c) dell’articolo 92 - paragrafo 3) del Trattato di Roma, o al 30 % se ubicate nelle aree di cui alla lettera a) dello stesso Trattato;
-MEDIE IMPRESE 15%, elevabile al 20% se ubicate nelle aree di cui alla lettera c) dell’articolo 92 - paragrafo 3) del Trattato di Roma, o al 25 % se ubicate nelle aree di cui alla lettera a) dello stesso Trattato;
-GRANDI IMPRESE 10%, elevabile al 15% se ubicate nelle aree di cui alla lettera c) dell’articolo 92 - paragrafo 3) del Trattato di Roma, o al 20 % se ubicate nelle aree di cui alla lettera a) dello stesso Trattato.


Il credito di imposta, fatte salve le suddette misure massime, viene concesso nei limiti imposti sia dallo stanziamento di bilancio, sia dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti per la ricerca e lo sviluppo.
L’agevolazione non è cumulabile con le analoghe agevolazioni previste dall’articolo 13 del D.L. 28 marzo 1997, n.79 e con qualsiasi altra agevolazione concessa per gli investimenti in ricerca e sviluppo.
IMPRESE BENEFICIARIE
Possono usufruire dell’agevolazione le Imprese Industriali soggette all’obbligo di iscrizione al Registro Imprese, così come previsto dall’articolo 2195 c.c., ed in particolare:
-Imprese che svolgono attività di produzione industriale di beni e servizi, attività intermediarie nella circolazione dei beni, attività di trasporto, attività bancarie o assicurative e attività ausiliarie a queste dette.


INVESTIMENTI AGEVOLATI
Gli investimenti in ricerca e sviluppo, per poter usufruire delle agevolazioni previste sull’incremento degli stessi, è necessario che:
-siano effettuati in strutture produttive situate nel territorio dello Stato,
oppure:
-siano realizzati nell’ambito di progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana.
MODALITA’
In quanto compatibili, si applicano le disposizioni dettate dall’articolo 13 del D.L. 28 marzo 1997, n.79.


Per poter ottenere la concessione dell’agevolazione è necessario presentare al Ministero dell’Industria apposita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e dal responsabile del progetto di ricerca, alla quale deve essere allegata la relativa certificazione, sottoscritta dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di questo, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all’albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro.


Alla dichiarazione deve essere inoltre allegata una perizia giurata di un professionista competente iscritto all’albo, relativa alla congruità e all’inerenza delle spese alle tipologie ammissibili.
L’agevolazione sarà riconosciuta secondo l’ordine cronologico di presentazione delle dichiarazioni, fino ad esaurimento dei fondi. Infatti, non sarà più possibile presentare alcuna domanda dopo la pubblicazione sulla G.U. del comunicato con cui il Ministero dell’Industria renderà noto l’esaurimento dei fondi.


FINANZIAMENTO
A copertura del finanziamento, per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, sono stati stanziati 90 miliardi di lire che saranno conferiti al “Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica” presso il Ministero dell’Industria e al “Fondo agevolazioni per la ricerca” presso il MURST.
Altre misure agevolative previste dalla Finanziaria a sostegno dell’innovazione tecnologica.
L’articolo 103:
-istituisce una carta di credito formativa dell’importo di 10 milioni di lire a favore di cittadini italiani che compiono 18 anni nel 2001, da utilizzarsi entro il 2005 per l’acquisto di beni e servizi nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e di corsi di formazione a distanza;
-introduce un credito di imposta per le attività del commercio elettronico da utilizzarsi, entro 3 anni dalla ricezione del provvedimento di concessione, per i versamenti unitari delle imposte sui redditi, dei contributi INPS e delle altre somme a favore dello Stato, Regioni ed Enti Previdenziali.


L’articolo 104:
-istituisce presso il Ministero dell’università un fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB).
Gli articoli 105 e 106:
-ampliano l’ambito di applicazione di alcune misure di finanziamento della ricerca già in vigore, estendendole ai programmi di investimento per la nascita ed il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad alto impatto tecnologico.
L’articolo 107:
-istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo per il finanziamento di iniziative di informazione e classificazione della normativa vigente, al fine di facilitarne la consultazione gratuita da parte dei cittadini.



GV

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