Con un recente d.l., è stato ufficialmente confermato che gli interventi connessi al superbonus possono essere considerati “innovazioni agevolate” in quanto determinano un contenimento del consumo energetico dell’edificio. Dovrebbe, quindi, farsi riferimento al combinato disposto degli ‘art. 1120 c.2 e 1136 c.2 per determinare le maggioranze necessarie ai fini della deliberazione. Tuttavia, proprio in considerazione dell’obbligo di APE (la cui redazione dovrà essere previamente autorizzata in sede assembleare) e di raggiungimento di due classi energetiche superiori, sarà sufficiente un quorum ancora più ridotto, ossia la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno 1/3 del valore dell’edificio. Per tutti i lavori è necessario, quindi, che ci sia una delibera assembleare nella quale dovrà essere espressamente verbalizzato, tra l’altro, di quale metodo di agevolazione (sconto in fattura ed es.) il condominio intende avvalersi.
Superbonus: chi e come decide l'intervento?
SponsorizzatoCon che maggioranza condominiale si decidono i lavori? Per garantire il costante rispetto della regolamentazione vigente, il rilascio del ''visto di conformità'' che certifica il rispetto di tutte le attività amministrative richieste dalla normativa, il trasferimento del credito d'imposta maturato dal cassetto fiscale