Spese mediche: cosa fare se i costi del dentista aumentano

Grande importanza ricade sul profilo probatorio

Roberto
Roberto Visciola
17 settembre 2015 14:30
Spese mediche: cosa fare se i costi del dentista aumentano

Gentile Avvocato Visciola,vorrei sapere da lei come posso tutelarmi: mi sono rivolto ad uno studio dentistico per risolvere alcuni problemi, ma, nel corso del tempo, a causa di errori medici, le spese sono lievitate, per non contare poi i giorni persi. Posso rifiutarmi di pagare ed ottenere la restituzione di quanto speso inutilmente?

Gentile Signore,il quesito che mi sottopone attiene a profili di responsabilità medica che, ultimamente, risulta assai dibattuta a livello dottrinale e giurisprudenziale, dal momento che le cause in materia di responsabilità medica e sanitaria sono via via lievitate nel corso degli anni.Il legislatore ha provato a porvi un freno con il decreto Balduzzi, più che altro nel campo della responsabilità penale, circoscrivendo la responsabilità (penale) del medico che si sia attenuto alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica ai soli casi di dolo o colpa grave (escludendo dunque la responsabilità penale per colpa lieve, in presenza dei suddetti presupposti).Quanto alla responsabilità civile - che è quella che ci interessa - essa continua a richiedere la presenza dell’elemento soggettivo costituito dal dolo o dalla colpa (imprudenza, negligenza, imperizia) del medico, salvo quei casi in cui la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, per i quali serve il dolo o la colpa grave (art.

2236 c.c.). Il problema attiene principalmente al profilo probatorio: per potersi rifiutare di pagare quanto dovuto ed eventualmente chiedere un risarcimento del danno - sia per quanto attiene alla restituzione di quanto indebitamente versato, sia per quanto attiene all’eventuale lucro cessante determinato dai giorni persi a lavoro - occorre che esista un danno causato da un comportamento doloso o colposo del medico.Valuti pertanto se gli stessi medici dello studio hanno già esplicitamente riconosciuto gli errori commessi o se ha la possibilità di dotarsi di perizia di altro medico atta a dimostrare la colpa nell’attività medica.In assenza di questi elementi potrebbe risultare più problematico per lei ottenere i risultati sperati, anche se le viene in soccorso la configurazione della responsabilità del medico quale responsabilità contrattuale, che comporta un’inversione dell’onere della prova, potendo lei limitarsi a contestare l’inesatto adempimento della prestazione professionale (ad esempio, per violazione dei doveri di informazione o per la mancata osservanza del compito di diligenza) e facendo gravare sul medico l’onere di fornire la prova contraria (dimostrando, ad esempio, il proprio comportamento diligente o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno).Cordialmente,Avv.

Roberto Visciola

L'Avvocato Risponde — rubrica a cura di Roberto Visciola

Roberto
Roberto Visciola

Avvocato in Firenze, laureato col massimo dei voti e lode, socio fondatore dell'Unione nazionale avvocati per la mediazione, è autore di libri e pubblicazioni con importanti case editrici e riviste di settore, quali Cedam, Italia Oggi, Giustizia Civile, Gazzetta Notarile, Nuova Giuridica, Nuova Rassegna e Altalex. Svolge attività di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale principalmente nei settori del diritto amministrativo e civile, prediligendo i sistemi di ADR, quali mediazione e negoziazione assistita. robertovisciola@gmail.com

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