Gent.mo Avvocato Visciola,
mi sono separato da mia moglie e il giudice, pur disponendo l'affido condiviso, ha stabilito che mio figlio stia dalla madre. A me non sembra un affido condiviso, quanto piuttosto un affido alla madre: ho ragione? La ringrazio anticipatamente.
Gentile Signore,
la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, previsto dall'art. 155 c.c. – che dovrebbe costituire la modalità di affido da preferire, ove ne ricorrano i presupposti – non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore.
Mentre l'affidamento condiviso tende a mantenere viva, in riferimento al rapporto tra genitori e figli, la comunità familiare, la collocazione della prole presso uno dei genitori è il riflesso di un'esigenza pratica, dal momento che non è possibile, né opportuno, che il minore conduca la propria esistenza quotidiana presso entrambi i genitori, ove non più conviventi.
Spetta al giudice, dietro adeguata motivazione, decidere in merito al collocamento in via prevalente della prole, nell'esclusivo interesse di quest'ultima, facendo riferimento alla necessità di mantenere un rapporto con entrambi i genitori, ma anche – come sopra precisato – tenendo conto delle esigenze di vita quotidiana.
Cordialmente,
Avv. Roberto Visciola
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