Separazione e casa familiare: tra tutela dei figli ed assistenzialismo

Importante il quesito rivolto da una lettrice alla Rubrica Legale di Nove da Firenze

Roberto
Roberto Visciola
07 settembre 2016 17:19
Separazione e casa familiare: tra tutela dei figli ed assistenzialismo

Vorrei sapere se, in caso di separazione, la casa familiare – di proprietà esclusiva del marito – possa essere assegnata alla moglie anche in assenza di figli. Nel caso di assegnazione la casa diventa di proprietà della moglie? La ringrazio.

Gentile Signora,nel caso di separazione tra coniugi è ben possibile – ma solo in presenza di figli – che possa aversi l'assegnazione della casa familiare al coniuge non proprietario, che risulti affidatario dei figli.Non vi è un automatismo per quanto sopra: la disciplina dettata dal codice civile in materia di separazione tra coniugi prevede, come regola generale in presenza di figli, quella dell'affido condiviso, dovendo il giudice valutare“prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori” (art.

155 c.c.).Lo stesso codice civile dispone altresì che, nel decidere sull'assegnazione della casa familiare, il giudice debba tener conto dell'eventuale titolo di proprietà (art. 155 quater c.c.). Laddove, tuttavia, in sede di separazione il giudice ritenga impossibile procedere all'affido condiviso e voglia procedere con l'affidamento a un solo genitore, è ben possibile che venga disposta l'assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, anche non proprietario.L’assegnazione della casa familiare risponde, infatti, essenzialmente all’esigenza di mantenere i figli nell’habitat domestico in cui sono cresciuti.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8756/2011, ha precisato che “l’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli e/o che conviva con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti; sebbene, pur nel ricorso di tali due presupposti, l’assegnazione della casa non costituisca una regola assoluta ma attribuisca un potere discrezionale al giudice, tuttavia nell’esercizio di questo potere assume valore prioritario l’interesse dei figli a rimanere nell’ambiente domestico in cui sono vissuti”.L’assegnazione della casa coniugale, in ogni caso, non costituisce una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole.

Come stabilito dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 18440/2013, nel caso in cui non vi siano figli, non vi è spazio alcuno per procedere alla assegnazione della casa coniugale al coniuge economicamente più debole (e ciò neppure nel caso in cui vi sia l'addebito di separazione a carico dell'altro coniuge).Esiste, invero, un orientamento che ammette l’assegnazione della casa familiare al coniuge non proprietario anche in assenza di figli; ma tale orientamento è largamente minoritario, prevalendo quello restrittivo che ammette l'assegnazione della casa familiare al coniuge non proprietario solo in presenza di un provvedimento di affidamento della prole.L’assegnazione della casa coniugale, in sostanza, non può considerarsi una misura assistenziale, adempiendo unicamente alla finalità di tutelare la prole, indipendentemente dalla proprietà esclusiva o concorrente dei coniugi.

Differentemente il provvedimento giudiziale si tradurrebbe in una sorta di espropriazione senza indennizzo per il coniuge estromesso titolare del diritto dominicale” (Cass. SS. UU., 28 ottobre 1995, n. 11297).Tengo a precisare, inoltre, che l'assegnazione non incide minimamente sul diritto di proprietà del bene, risultando invariato: il coniuge proprietario esclusivo della casa familiare rimane tale anche in caso di assegnazione della medesima all'altro coniuge.

Se è vero, poi, che la casa rimane di proprietà esclusiva del coniuge proprietario (che, per la stessa, sarà tenuto a pagare le imposte), è anche vero che è il coniuge assegnatario a farne uso e dunque le spese di ordinaria amministrazione saranno a suo carico, mentre il coniuge proprietario sarà tenuto a sostenere le spese condominiali straordinarie, alla stessa stregua di un rapporto tra locatore e conduttore (per l'esatta individuazione delle modalità di riparto delle singole voci di spesa, si può far leva sulla Tabella Oneri Accessori - Ripartizione fra locatore e conduttore concordata tra Confedilizia e Sunia-Sicet-Uniat).In ogni caso, l'assegnazione della casa familiare non è definitiva: il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio (art.

155 quater c.c.).Cordialmente,Avv. Roberto Visciola

L'Avvocato Risponde — rubrica a cura di Roberto Visciola

Roberto
Roberto Visciola

Avvocato in Firenze, laureato col massimo dei voti e lode, socio fondatore dell'Unione nazionale avvocati per la mediazione, è autore di libri e pubblicazioni con importanti case editrici e riviste di settore, quali Cedam, Italia Oggi, Giustizia Civile, Gazzetta Notarile, Nuova Giuridica, Nuova Rassegna e Altalex. Svolge attività di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale principalmente nei settori del diritto amministrativo e civile, prediligendo i sistemi di ADR, quali mediazione e negoziazione assistita. robertovisciola@gmail.com

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