Separazione: casa coniugale e agevolazioni prima casa

I consigli dell'avvocato Visciola nel caso in cui l'assegnazione della casa coniugale viene messa a rischio dalla decisione di cambiare residenza

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
22 marzo 2017 17:44
Separazione: casa coniugale e agevolazioni prima casa

Gentilissimo Avvocato Visciola, a seguito di separazione, la casa coniugale, di proprietà di mio marito, è stata a me assegnata, quale affidataria del figlio minorenne. La mia residenza insieme a quella di mio figlio è nella casa coniugale.  Volendo acquistare un'immobile in un altro comune rispetto alla mia residenza e non avendo altri immobili di mia proprietà posso usufruire delle agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa? RingraziandoLa in anticipo, Le invio cordiali saluti

Gentile Signora, per poter beneficiare delle agevolazioni per la prima casa, occorre la sussistenza di molteplici requisiti individuati dalla legge, quali: non possedere abitazioni in tutto il territorio nazionale per i quali si è fruito delle agevolazioni, oppure venderle entro 1 anno; non essere proprietario di abitazione nello stesso Comune in cui si richiedono le agevolazioni per l’acquisto della prima casa; essere residente nel Comune in cui si acquista casa o stabilirvi la residenza in 18 mesi dall’acquisto, salvo dimostrare che la propria sede di lavoro è situata nel suddetto Comune; non essere titolare di diritto d’uso, usufrutto o abitazione di altro immobile nel Comune in cui si richiede l’agevolazione sull’acquisto della prima casa.In particolare, segnalo – tra i vari requisiti sopra elencati – quello relativo alla necessità di prendere residenza nell’immobile che viene acquistato quale prima casa.

Orbene, risultando la residenza il luogo in cui abitualmente una persona si trova, laddove lei per godere delle agevolazioni dovesse spostarvi la residenza, risulterà problematico il mantenimento della assegnazione della casa familiare.La casa familiare le è stata assegnata in quanto affidataria del figlio minorenne, al preciso scopo di garantire al medesimo il mantenimento dell’habitat domestico.Il mutamento della residenza in altro comune finirebbe per vanificare la ratio stessa dell’assegnazione e dunque sarebbe agevole per il suo ex marito rientrare in possesso della casa familiare, dimostrando che lei non risiede più abitualmente in detta abitazione.Ai sensi dell'art.

337 sexies del codice civile “Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio (….) In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio”.Tenga pertanto conto di quanto sopra, al fine di valutare l’opportunità di procedere all’acquisto con le agevolazioni prima casa.Cordialmente,Avv.

Roberto Visciola

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