Responsabilità medica: mediazione ed accertamento tecnico preventivo

La nostra lettrice vorrebbe ottenere giustizia dopo un intervento errato: esistono strade brevi ed economiche per ottenere un risarcimento

Roberto
Roberto Visciola
17 febbraio 2017 20:55
Responsabilità medica: mediazione ed accertamento tecnico preventivo

Gent.mo Avv. Visciola,sono stata sottoposta a cure odontoiatriche per malocclusione che, anziché migliorare la mia situazione, la hanno peggiorata. Non avrei voglia di far causa, ma cosa posso fare?

Gentile Signora,nel caso di specie siamo di fronte ad una responsabilità medica che, come tale, andrebbe dimostrata a mezzo di perizia.Mi riferisce della sua volontà di non fare causa.Al riguardo, le segnalo che ci sono strade più brevi e meno costose rispetto ad una causa, che potrebbero garantirle comunque adeguata tutela. Mi riferisco, innanzitutto, al procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione di cui al d.lgs. n. 28/2010. La mediazione è un procedimento di risoluzione delle controversie alternativo a quello ordinario giudiziario e, nel campo della responsabilità medica, è previsto quale obbligatorio (art.

5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010), risultando condizione di procedibilità in sede processuale: ciò significa che, quand’anche lei intendesse fare causa, sarebbe comunque obbligata a procedere tentando prima la conciliazione.Le segnalo altresì che sussiste un altro possibile strumento disciplinato dall’art. 696 bis c.p.c. che, in prospettiva, è destinato a diventare - nel campo della responsabilità medica - di analoga importanza rispetto alla mediazione.E’ stato infatti recentemente approvato il Ddl 2224 recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, che prevede una duplice scelta per l’individuo che si ritenga leso da un trattamento sanitario: da un lato, la mediazione; dall’altro, l’accertamento tecnico preventivo con finalità conciliativa di cui all’art.

696 bis. c.p.c., che prevede la nomina di un consulente tecnico da parte del Tribunale.I due strumenti costituiranno, l’uno in alternativa all’altro, condizione di procedibilità in tema di responsabilità sanitaria.Ma già fin d’ora lei può avvalersi dell’uno o dell’altro strumento, anche laddove non intenda procedere con una ordinaria causa in tribunale.Cordialmente,Avv. Roberto Visciola

L'Avvocato Risponde — rubrica a cura di Roberto Visciola

Roberto
Roberto Visciola

Avvocato in Firenze, laureato col massimo dei voti e lode, socio fondatore dell'Unione nazionale avvocati per la mediazione, è autore di libri e pubblicazioni con importanti case editrici e riviste di settore, quali Cedam, Italia Oggi, Giustizia Civile, Gazzetta Notarile, Nuova Giuridica, Nuova Rassegna e Altalex. Svolge attività di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale principalmente nei settori del diritto amministrativo e civile, prediligendo i sistemi di ADR, quali mediazione e negoziazione assistita. robertovisciola@gmail.com

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