Mercato storico: commercio e tutela del patrimonio artistico

Il caso San Lorenzo a Firenze diventa emblematico della riorganizzazione degli spazi urbani

Roberto
Roberto Visciola
25 gennaio 2018 14:27
Mercato storico: commercio e tutela del patrimonio artistico

Gent.mo Avv. Visciola,

sono un ambulante e l'amministrazione comunale ha recentemente deciso di modificare la storica ubicazione del mercato presso il quale da sempre svolgo questa attività per tutelare profili artistici della piazza, nella quale però come detto da tanti anni si svolgeva il suddetto mercato. Può farlo?

Gentile Signore,

in linea generale posso osservare come il suo quesito riguardi l'esercizio del potere discrezionale da parte della pubblica amministrazione, che assume un connotato particolarmente ampio ove esercitato a tutela del patrimonio artistico e culturale.

Il Codice dei beni culturali all’art. 52, comma 1-ter, autorizza, infatti, le amministrazioni comunali – di concerto con gli uffici territoriali del Ministero e le Regioni - ad incidere, anche a rotazione, sul regime delle autorizzazioni concesse ad operatori commerciali ambulanti - in base al procedimento ex art. 21-quinquies l. 241/1990 – al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti.

Trattasi, pertanto, di un potere discrezionale concesso alla pubblica amministrazione al fine di salvaguardare il patrimonio artistico e culturale, come parrebbe esser stato esercitato nel caso di specie.

Ovviamente, ai fini di un suo legittimo esercizio, occorrerà il supporto di valide argomentazioni che possano giustificare la modifica dell’estensione della struttura mercantile oggetto di dibattito, come, ad esempio, sicurezza e decoro urbano, lotta alla evasione fiscale, abusivismo. In ogni caso, dovrà comunque esser tenuto di conto anche l'interesse del privato al mantenimento dell'attività economica svolta, offrendogli a tal fine spazi alternativi adeguati.

Come sancito dal Consiglio di Stato, Sez. V, 23 agosto 2016, n. 3861, il “decoro urbano non è una materia o un’attività ma una finalità immateriale dell’azione amministrativa, che corrisponde al valore insito in un apprezzabile livello di qualità complessiva della tenuta degli spazi pubblici, armonico e coerente con il contesto storico, perseguita mediante la selezione delle apposizioni materiali e delle utilizzazioni, specie commerciali ma non solo. A seconda del profilo e dello strumento, può essere frutto vuoi di tutela (e valorizzazione) del patrimonio culturale, vuoi di disciplina urbanistica o del commercio, vuoi delle politiche comunali di concessioni di suolo pubblico”.

Nello stesso senso, la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 19 aprile 2017, n. 1816, in ordine allo spostamento del Mercato di San Lorenzo al di fuori dell'omonima Piazza, deciso dal Comune di Firenze per necessità di decoro urbano, anche al fine di garantire l’accesso dell’utenza cittadina e turistica alla Basilica di San Lorenzo, al complesso Mediceo – Laurenziano, nonché per la necessità di salvaguardare “l’esigenza di massimizzare la fruibilità e l’accessibilità dell’area anche ai fini del miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale, reso maggiormente difficoltoso dall’occupazione di parte del sedime stradale da parte dei banchi di vendita”.

Cordialmente,

Avv. Roberto Visciola

L'Avvocato Risponde — rubrica a cura di Roberto Visciola

Roberto
Roberto Visciola

Avvocato in Firenze, laureato col massimo dei voti e lode, socio fondatore dell'Unione nazionale avvocati per la mediazione, è autore di libri e pubblicazioni con importanti case editrici e riviste di settore, quali Cedam, Italia Oggi, Giustizia Civile, Gazzetta Notarile, Nuova Giuridica, Nuova Rassegna e Altalex. Svolge attività di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale principalmente nei settori del diritto amministrativo e civile, prediligendo i sistemi di ADR, quali mediazione e negoziazione assistita. robertovisciola@gmail.com

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