Divorzio: coniugi separati ed interessi dei minori

Occorre garantire l'effettivo soddisfacimento degli interessi dei minori in sede di separazione

Roberto
Roberto Visciola
26 luglio 2016 18:16
Divorzio: coniugi separati ed interessi dei minori

Gent.mo Avvocato Visciola,mi sto separando e con mia moglie siamo decisi a giungere ad una separazione consensuale, anche per quanto attiene ai provvedimenti per i figli. Mi preoccupa il fatto che il mio coniuge è assai restio a riconoscermi diritti in merito ai figli, anche nella separazione consensuale. Il giudice può controllare che le decisioni della coppia siano corrette per i figli? La ringrazio.

Gentile Signore,l'art. 4, comma 16, della L. 898/1970 – la c.d. “legge sul divorzio” - dispone che i coniugi possono presentare domanda congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, proponendo ricorso al tribunale in camera di consiglio.Detta domanda deve compiutamente indicare le condizioni inerenti la prole e i rapporti economici. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, decide con sentenza.

Da sottolineare il fatto come il tribunale, prima di pronunciarsi con sentenza, debba verificare che le condizioni dettate dai coniugi – di comune accordo – in merito ai figli, realizzino realmente l'interesse di questi ultimi. E ciò in quanto in ogni separazione che veda la presenza di figli minori, l'autorità giudiziaria deve sempre e necessariamente verificare quelli che sono in concreto gli interessi dei minori coinvolti e decidere principalmente in funzione di detti interessi.L'autorità giudiziaria, quindi, ben potrà modificare – anche d'ufficio - le condizioni dettate dai coniugi di comune accordo in relazione ai minori, qualora ravvisi che le condizioni sancite dai coniugi in riguardo ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi (v.

art. 4, comma 16, L. 898/1970, che rinvia al comma 8 del medesimo articolo). Potrebbero, infatti, in sede di separazione verificarsi casi in cui un coniuge risulti – nel momento in cui si voglia concludere un accordo per una separazione consensuale – in posizione più debole rispetto all'altro coniuge, accettando condizioni dettate da quest'ultimo, miranti a soddisfare principalmente gli interessi di costui, anziché dei figli.Proprio per evitare situazioni di tal genere e al fine di garantire l'effettivo soddisfacimento degli interessi dei minori in sede di separazione, è disposto che il giudice possa provvedere anche d'ufficio, disattendendo le condizioni di separazione fissate dai coniugi, per dettare nuove condizioni che possano realmente soddisfare gli interessi dei figli.Cordialmente,Avv.

Roberto Visciola

L'Avvocato Risponde — rubrica a cura di Roberto Visciola

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Roberto Visciola

Avvocato in Firenze, laureato col massimo dei voti e lode, socio fondatore dell'Unione nazionale avvocati per la mediazione, è autore di libri e pubblicazioni con importanti case editrici e riviste di settore, quali Cedam, Italia Oggi, Giustizia Civile, Gazzetta Notarile, Nuova Giuridica, Nuova Rassegna e Altalex. Svolge attività di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale principalmente nei settori del diritto amministrativo e civile, prediligendo i sistemi di ADR, quali mediazione e negoziazione assistita. robertovisciola@gmail.com

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