Contratti, cambiano le regole tra venditore e consumatore

Entrano in vigore oggi le modifiche al Codice del consumo

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
13 giugno 2014 11:56
Contratti, cambiano le regole tra venditore e consumatore

 Apportate dal D.lgs.21/2014 che, recependo la Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, ha riscritto le regole inerenti i contratti tra consumatore e professionista.Rita Sabelli, responsabile Aduc per l'aggiornamento normativo ci aiuta a capire cosa è cambiato.

Le novità sono diverse, prima tra tutte l'introduzione di nuove regole comuni valide per TUTTI i contratti, compresi quelli negoziati nei locali commerciali del venditore, per i quali la precedente versione del Codice del consumo rimandava alla normativa generale del settore del commercio (D.lgs.114/1998) che resta comunque vigente.Il recesso per ripensamento continua ad essere applicabile solo in caso di sottoscrizione di contratti a distanza (per telefono, Internet, fax, etc.) o fuori dai locali commerciali del venditore (a casa propria, per strada, presso una fiera, etc.) ma passa da 10 giorni lavorativi a 14 giorni solari, in linea con gli altri termini di recesso riguardanti contratti particolari (contratti bancari, assicurativi, finanziari, di multiproprietà, etc.).Il nuovo termine si applica ai contratti sottoscritti a partire da oggi.Queste, in breve, le novità in vigore da oggi:- il termine per recedere da contratti stipulati a distanza o fuori dai locali commerciali dei venditori passa da 10 giorni lavorativi a 14 giorni solari.- se i venditori non adempiono all'obbligo di dare informativa completa sul diritto di recesso il termine per esercitarlo diventa di un anno a partire dallo scadere dei 14 giorni, oppure, se la comunicazione avviene nel frattempo, scatta da quel momento (per 14 giorni).- in caso di recesso il rimborso delle somme eventualmente pagate deve avvenire entro 14 giorni da quanto il professionista viene a conoscenza dello stesso.- in caso di recesso l'eventuale bene acquistato deve essere restituito entro lo stesso termine e deve essere in “normale stato di conservazione”.

Anche prima la norma si esprimeva in tal senso ma aggiungeva anche che il bene doveva essere “integro” e ciò ha creato in molti casi confusione. Adesso viene chiaramente detto che il bene può esser manipolato per verificarne la natura, le caratteristiche e il funzionamento, senza che ne risulti un danno o una diminuzione di valore.- vengono fatti rientrare tra i contratti sottoscritti fuori dai locali commerciali del venditore anche quelli sottoscritti nei suddetti locali ma DOPO che il consumatore e' stato avvicinato personalmente in altro luogo e poi li' condotto.- per i contratti sottoscritti telefonicamente il consumatore e' vincolato solo DOPO aver firmato la proposta d'ordine o comunque il contratto, quindi in un momento successivo rispetto alla telefonata in se'.- scatta l'obbligo di preventivo per i lavori fatti in casa (manutenzioni o riparazioni), che rientrano nei contratti stipulati fuori dai locali commerciali dei venditori.- per tutti i contratti di acquisto di beni scatta il termine di consegna di 30 giorni se sul contratto non e' specificato un termine diverso.

In caso di mancato rispetto del termine di consegna, contrattuale o di legge, può scattare la risoluzione del contratto dopo aver intimato la consegna entro un termine “supplementare” (si amplia quindi il concetto generale della risoluzione per inadempimento sancita dal codice civile, art. 1453).- sempre per i contratti di acquisto di beni per i quali del trasporto si occupa il venditore (per contro proprio o tramite terzi) viene messo nero su bianco il principio secondo cui sul consumatore NON deve gravare alcun rischio di perdita o danneggiamento dei beni, almeno fino al momento in cui non ne entra in possesso.- viene ribadito il principio, gia' presente in altre normative, secondo cui il consumatore non e' tenuto a pagare forniture non richieste di qualsiasi genere (beni, servizi, gas, elettricità, acqua, etc.).

Il silenzio del consumatore non costituisce assenso.- non sono addebitabili costi aggiuntivi legati al mezzo di pagamento (carte) o per l'utilizzo del telefono (addebitabili solo le tariffe dei contratti in essere tra consumatore e proprio gestore).

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