Coniugi separati, ecco come cambiare gli accordi già sottoscritti

Roberto Visciola risponde ad un quesito molto sentito dai nostri lettori, alto, infatti, il numero di richieste pervenute in materia

Roberto
Roberto Visciola
03 settembre 2015 17:05
Coniugi separati, ecco come cambiare gli accordi già sottoscritti

Gent.mo Avvocato Visciola, mi sono separata da mio marito con separazione consensuale. In detta sede sono stati pattuiti alcuni accordi che oggi vorrei, in parte, disattendere o modificare, ritenendoli non più corretti. Cosa posso fare? La ringrazio anticipatamente.

Gentile Signora,il suo quesito trova puntuale risposta in recentissima sentenza della Corte di Cassazione, sezione I civile, n. 16909/2015.La Corte di Cassazione ha, in tale occasione, avuto modo di sottolineare come la separazione consensuale costituisca un negozio di diritto familiare che può avere un duplice contenuto: da un lato, un contenuto essenziale (il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti); dall'altro, un contenuto eventuale, non direttamente collegato al precedente matrimonio, ma costituito dalle pattuizioni che i coniugi intendono concludere in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata, a seconda della situazione pregressa e concernenti le altre statuizioni economiche.

Pertanto, oltre ad un contenuto tipicamente collegato alla separazione, l'accordo di separazione può contenere ulteriori pattuizioni, distinte da quelle che integrano il suo contenuto tipico predetto e che ad esso non sono immediatamente riferibili, essendo solitamente relative a negozi semplicemente assunti "in occasione" della separazione medesima, senza dipendere dai diritti e dagli obblighi che derivano dal perdurante matrimonio, ma costituendo espressione di libera autonomia negoziale.La modifica delle pattuizioni assunte in sede di separazione è ammessa previo ricorso ad hoc ex art.

710 c.p.c. (“Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi”) o in sede di divorzio; tuttavia, le due tipologie di pattuizioni come sopra considerate sono soggette ad un trattamento differente per quanto attiene ad una loro modifica.Infatti, in caso di sopravvenienza di un quid novi, modificativo della situazione in relazione alla quale gli accordi erano stati stipulati, è possibile richiedere la modificazione degli accordi solo limitatamente alle clausole relative alla prima tipologia sopra considerata, ovvero quelle costituenti contenuto essenziale della separazione e che trovano causa unicamente nella separazione stessa; per quanto attiene, invece, alle altre pattuizioni, rientranti nella seconda tipologia, esse costituiscono normali pattuizioni negoziali aventi valore di legge tra le parti ex art.

1372 c.c. e dunque non risultano modificabili a meno che non vi sia un accordo in tal senso tra le parti. Lei potrà pertanto – in presenza dei presupposti di legge – chiedere la modifica delle pattuizioni afferenti il contenuto essenziale della separazione; per le ulteriori pattuizioni, dovrà cercare un accordo con suo marito per poterne modificare il contenuto.Cordialmente,Avv. Roberto Visciola

L'Avvocato Risponde — rubrica a cura di Roberto Visciola

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Roberto Visciola

Avvocato in Firenze, laureato col massimo dei voti e lode, socio fondatore dell'Unione nazionale avvocati per la mediazione, è autore di libri e pubblicazioni con importanti case editrici e riviste di settore, quali Cedam, Italia Oggi, Giustizia Civile, Gazzetta Notarile, Nuova Giuridica, Nuova Rassegna e Altalex. Svolge attività di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale principalmente nei settori del diritto amministrativo e civile, prediligendo i sistemi di ADR, quali mediazione e negoziazione assistita. robertovisciola@gmail.com

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