Gent.mo Avvocato,
sono coniugato con un figlio minorenne, ma in procinto di separarmi da mia moglie, dato che a breve si terrà la prima udienza. La casa familiare è di mia esclusiva proprietà. Posso procedere alla sua vendita, per poter far fronte a dei debiti a mio carico? Grazie.
Gentile Signore,
per rispondere puntualmente al suo quesito andrebbe valutata più ampiamente la questione, dal momento che la vendita della casa coniugale, senza le opportune cautele, potrebbe essere rischiosa.
In linea generale, posso osservare che, trattandosi di vendita di casa familiare, ed avendo lei un figlio minore, è presumibile (non è una regola, ma è ciò che più frequentemente accade in queste situazioni) che in sede di separazione il giudice proceda all'assegnazione della medesima alla sua ex moglie, quale affidataria del figlio.
Orbene, la Corte di Cassazione ha riconosciuto revocabile la vendita dell’ex casa familiare fatta dal marito mentre pende la causa di separazione, al solo fine di non doverla poi cedere alla moglie, in quanto atto fraudolento preordinato a sottrarre il bene al proprio creditore, ovvero la moglie.
A tal fine è necessario che il venditore sia consapevole che la vendita arreca un pregiudizio al proprio creditore, e lo stesso dicasi per l'acquirente, la cui consapevolezza potrà essere dedotta, ad esempio, da un prezzo di acquisto più basso rispetto al valore di mercato.
Laddove poi la vendita si realizzasse dopo il provvedimento di assegnazione, è stato precisato dalla stessa Corte di Cassazione che il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile al terzo acquirente per nove anni anche se non trascritto; se, invece, viene trascritto è opponibile anche oltre i nove anni.
Il che significa che chi acquista un immobile che il giudice ha assegnato alla ex del proprietario, acquista un immobile sostanzialmente occupato.
In ultimo, preme segnalarle come l'allontanamento forzoso dalla casa familiare della moglie, in assenza di una precedente pronuncia dell’Autorità Giudiziaria sull’assegnazione dell’immobile, costituisce atto penalmente rilevante ai sensi dell'art. 610 c.p. (violenza privata).
Prima di procedere alla vendita, pertanto, andrebbe valutata nello specifico la sua posizione, per non incorrere nelle spiacevoli situazioni che le ho segnalato.
Cordialmente,
Avv. Roberto Visciola
Per scrivere all'avvocato Visciola: nove@nove.firenze.itL'avvocato Roberto Visciola - Laureato con lode all’Università di Firenze, è autore di libri e pubblicazioni in campo giuridicoIl servizio “Avvocato online” è progettato per trattare temi giuridici di interesse generale, non costituisce parere legale ed è gratuito. Le domande pervenute saranno selezionate dalla Redazione e i quesiti più significativi, opportunamente semplificati, verranno girati all’Avvocato che, compatibilmente ai suoi impegni professionali, risponderà direttamente sul sito Nove da Firenze. Per motivi di riservatezza non pubblicheremo l’indirizzo email del soggetto richiedente il parere.