Intervento sbagliato, chi paga per correggere l'errore? Riponde l'avv. Visciola

Il dentista, quale professionista, è tenuto ad agire nel rispetto dei canoni di diligenza, perizia e prudenza richiesti dalla natura dell’attività esercitata ed è responsabile per il suo comportamento doloso e colposo

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
10 marzo 2014 17:27
Intervento sbagliato, chi paga per correggere l'errore? Riponde l'avv. Visciola

Gent.mo Avvocato, a causa di un errato intervento medico di un dentista, da cui ne è derivata un’infezione, ho perso un dente. Essendo costretta a fare un impianto dentale, posso chiedere il risarcimento del danno al precedente dentista, dato che una perizia mi da ragione? Grazie. Gentile Signora, il dentista, quale professionista, è tenuto ad agire nel rispetto dei canoni di diligenza, perizia e prudenza richiesti dalla natura dell’attività esercitata ed è responsabile per il suo comportamento doloso e colposo.

Laddove la sua prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, risponde dei danni nel solo caso di dolo o di colpa grave (art. 2236 c.c.). Da quanto mi riferisce, lei si è già opportunamente munita di apposita perizia medico legale che attesta che la perdita del dente è da addebitare ad un inadempimento professionale del dentista. Graverà, conseguentemente, sul dentista l’onere di dimostrare di aver correttamente eseguito la prestazione e che non gli è addebitabile alcuna responsabilità per colpa (o per colpa grave, laddove l’intervento realizzato in passato fosse da considerare particolarmente delicato). Le segnalo che la responsabilità medica rientra tra le materie in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ai sensi dell’art.

5 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Il c.d. Decreto del fare (D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni nella L. 9 agosto 2013, n. 98) ha esteso l’obbligatorietà della mediazione, oltre ai casi di responsabilità medica – già previsti nel testo originario del d.lgs. n. 28/2010 – anche ai casi di responsabilità sanitaria, ovvero relativi a quelle controversie concernenti il risarcimento del danno derivante da rapporti instaurati tra paziente e struttura sanitaria, pubblica o privata.

Laddove, pertanto, intendesse azionare una causa nei confronti del dentista, sarà necessario il previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione. La domanda di mediazione andrà presentata all’organismo di mediazione con sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia: di fronte ad un soggetto terzo ed imparziale, quale il mediatore, e con l’assistenza obbligatoria dell’avvocato, potrà, dunque, tentare di comporre la controversia, raggiungendo un accordo amichevole con la controparte ed evitando il ricorso alle vie giudiziarie ordinarie. Cordialmente,

Avv.

Roberto Visciola Per scrivere all'avvocato Visciola: nove@nove.firenze.it L'avvocato Roberto Visciola - Laureato con lode all’Università di Firenze, è autore di libri e pubblicazioni in campo giuridico Il servizio “Avvocato online” è progettato per trattare temi giuridici di interesse generale, non costituisce parere legale ed è gratuito. Le domande pervenute saranno selezionate dalla Redazione e i quesiti più significativi, opportunamente semplificati, verranno girati all’Avvocato che, compatibilmente ai suoi impegni professionali, risponderà direttamente sul sito Nove da Firenze.

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