Dentista, se sbaglia paga oppure il risultato non conta? Risponde l'avv Visciola

"Ho fatto una terapia per la ricostruzione di un dente. A causa di forti dolori, mi reco da un dentista diverso che riscontra un errore nell’intervento del primo dentista"

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
23 gennaio 2014 12:04
Dentista, se sbaglia paga oppure il risultato non conta? Risponde l'avv Visciola

Gent.mo Avvocato, a Luglio 2012 ho fatto una terapia per la ricostruzione di un dente. A inizio 2014, a causa di forti dolori, mi reco da un dentista diverso da quello che mi fece la suddetta ricostruzione. Questi riscontra un errore nell’intervento del primo dentista. Posso chiedere a quest’ultimo i danni o si è prescritto ogni mio diritto? La ringrazio anticipatamente. Gentile Signore, la risposta al suo quesito necessita una breve premessa che riguarda l’attività dei medici odontoiatri, dal momento che è dibattuta la responsabilità gravante a loro carico. In linea di principio vale quanto disposto dall’art.

2236 c.c., in forza del quale il prestatore d’opera professionale, se la sua prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (ovvero nuovi e specialmente complessi), non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave. Trattasi normalmente di un’obbligazione di mezzi, che si caratterizza per il fatto che il professionista – nel caso di specie, il medico – è tenuto ad agire nel rispetto dei canoni di diligenza, perizia e prudenza richiesti dalla natura dell’attività esercitata, indipendentemente dal raggiungimento del risultato finale atteso dal cliente – ovvero dal paziente. Esiste, tuttavia, un orientamento che tende a inquadrare l’attività dei medici dentisti nell’ambito delle obbligazioni di risultato, configurandosi una loro responsabilità ogni qualvolta non sia raggiunto il risultato sperato. In ogni caso, la distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato, a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n.

13533 del 2001, ha perso rilevanza pratica, risultando il riparto dell’onere della prova insensibile alla natura dell’obbligazione. Lei dovrebbe, preventivamente, munirsi di apposita perizia medico legale a mezzo della quale fare emergere non solo gli errori nell’esecuzione dell’intervento da parte del primo dentista, ma anche l’esistenza di un nesso di causalità tra i problemi riscontrati a inizio 2014 e l’erroneo intervento datato 2012. Quanto alla prescrizione, tutto dipende dall’inquadramento della responsabilità del medico per inesatto adempimento della prestazione. Si tende normalmente ad attribuire ad essa natura contrattuale e non extracontrattuale, individuando la sussistenza di un rapporto contrattuale tra il medico (inserito in una struttura sanitaria o in uno studio privato) e il paziente, di tal guisa che la responsabilità è invocata in forza di un rapporto obbligatorio intercorrente tra le parti, con conseguente prescrizione decennale ex art.

2946 c.c.. Il termine decennale decorre, ai sensi dell’art. 2935 c.c., dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere: dunque, dal giorno in cui si è verificata la lesione o, se questa non si è immediatamente palesata, dal giorno in cui i sintomi si rendono evidenti e collegabili a quella specifica prestazione medica. Cordialmente, Avv. Roberto Visciola Per scrivere all'avvocato Visciola: nove@nove.firenze.it

L'avvocato Roberto Visciola - Laureato con lode all’Università di Firenze, è autore di libri e pubblicazioni in campo giuridico Il servizio “Avvocato online” è progettato per trattare temi giuridici di interesse generale, non costituisce parere legale ed è gratuito.

Le domande pervenute saranno selezionate dalla Redazione e i quesiti più significativi, opportunamente semplificati, verranno girati all’Avvocato che, compatibilmente ai suoi impegni professionali, risponderà direttamente sul sito Nove da Firenze. Per motivi di riservatezza non pubblicheremo l’indirizzo email del soggetto richiedente il parere.

Notizie correlate
In evidenza