Separazione, mantiene la figlia ma la bambina non è sua. Risponde l'avv Visciola

"Ho diritto a non versarle più l’assegno di mantenimento e chiedere la restituzione di quanto versato nel corso di questi tre anni?"

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
17 gennaio 2014 14:22
Separazione, mantiene la figlia ma la bambina non è sua. Risponde l'avv Visciola

Gent.mo Avvocato, da più anni verso alla mia ex moglie un assegno di mantenimento dovuto per la presenza di una bambina che però recentemente si è scoperto, a seguito di indagini biologiche, non esser mia figlia. Ho diritto a non versarle più l’assegno di mantenimento e chiedere la restituzione di quanto versato nel corso di questi tre anni? Gent.mo Signore, la risposta è positiva. Il presupposto dell’assegno di mantenimento è che sia versato per sostenere le esigenze dei propri figli: laddove sia accertato che il minore non è suo figlio, cadono i presupposti per l’assegno di mantenimento.

Cade, inoltre, ogni giustificazione per quanto versato precedentemente, mancando un valido titolo a fondamento dell’assegno e realizzandosi una sorta di ingiustificato arricchimento a favore della sua ex moglie. Come chiarito dalla Corte di Cassazione, sezione I civile, nella sentenza n. 21675/2012, la regola generale della irripetibilità delle somme versate in caso di revoca dell’assegno di mantenimento, se questo è stato disposto per il mantenimento del figlio, posto a corollario del dovere del genitore di mantenimento della prole, si fonda su un postulato di base, ovvero “che il soggetto, minorenne ovvero maggiorenne non autosufficiente, rivesta lo status di figlio di entrambe le parti in contesa nel giudizio di separazione”.

Se da un lato, dunque, vale il principio della irripetibilità delle somme versate quale assegno di mantenimento, dall’altro lato il “presupposto indefettibile per la sua applicabilità è che il figlio sia parte sostanziale del giudizio di separazione”: mancando tale presupposto, viene meno il limite alla irripetibilità delle somme. Risultando la bambina biologicamente non sua figlia, ma figlia esclusivamente della sua ex moglie, sarà solo quest’ultima tenuta al mantenimento della medesima. Lei dunque potrà non solo vedersi riconosciuto il diritto a non versare più alcun assegno di mantenimento alla sua ex moglie, ma anche il diritto di pretendere dalla medesima la restituzione di quanto indebitamente versato negli anni precedenti. Cordialmente, Avv.

Roberto Visciola Per scrivere all'avvocato Visciola: nove@nove.firenze.it

L'avvocato Roberto Visciola - Laureato con lode all’Università di Firenze, è autore di libri e pubblicazioni in campo giuridico Il servizio “Avvocato online” è progettato per trattare temi giuridici di interesse generale, non costituisce parere legale ed è gratuito. Le domande pervenute saranno selezionate dalla Redazione e i quesiti più significativi, opportunamente semplificati, verranno girati all’Avvocato che, compatibilmente ai suoi impegni professionali, risponderà direttamente sul sito Nove da Firenze.

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