Assegnazione della casa familiare: recupero di oggetti e beni personali

Nel dibattuto tema delle separazioni, la sorte dei beni personali presenti nelle case familiari dipende da alcune variabili a tutela dei figli

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
15 maggio 2018 16:04
Assegnazione della casa familiare: recupero di oggetti e beni personali

 Gentile Avvocato Visciola, la contatto tramite Nove da Firenze per sapere se, nel caso di assegnazione della casa, sia possibile recuperare oggetti personali che si trovano nella casa medesima. Oppure l’assegnazione comprende anche tutti i beni ivi presenti?

Gentile Signora, l’assegnazione della casa familiare non incide sul diritto del coniuge che lascia l’abitazione a recuperare beni personali ivi contenuti, che possono avere un valore importante sul piano economico o anche semplicemente su quello affettivo.L’ideale sarebbe quello di redigere fin da subito un inventario dei beni personali contenuti nella abitazione familiare, al fine di evitare che - a distanza di tempo dalla assegnazione - ci si trovi a combattere per riavere gli oggetti personali ivi contenuti.

Nell’ipotesi in cui si riesca a dimostrare che certi beni sono di proprietà personale esclusiva e l’ex coniuge si opponga alla restituzione, vi sono gli estremi per configurare un’ipotesi di reato per violazione dell’art. 646 c.p. che inquadra tale condotta quale appropriazione indebita. Ciò però non vale nell’ipotesi in cui il fatto avvenga a danno del coniuge non legalmente separato, stante la non punibilità prevista dal primo comma dell’art.

649 c.p.; il fondamento di tale causa di non punibilità è costituito dalle ragioni di carattere morale e sociale che connotano i rapporti tra certe categorie di familiari riguardo ai beni familiari e in vista delle quali si è esclusa o condizionata a querela la punibilità di certi reati.Occorre, peraltro, segnalare come tutto ruoti attorno al provvedimento di assegnazione della casa familiare, potendo il giudice - in assenza di accordo tra le parti - ordinare che l’arredo connesso alle necessità dei figli (si pensi alla cucina, ai letti, agli armadi) resti all’interno dell’appartamento, a prescindere da chi li aveva comprati e ne risulti concretamente proprietario.

E ciò in quanto il provvedimento di assegnazione è destinato essenzialmente a salvaguardare le esigenze dei figli e dunque, in tale sede, si potrà disporre che certi beni non possano essere asportati dalla casa familiare, ancorché di proprietà esclusiva del coniuge non assegnatario.

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