Abbatte un muro portante senza avvisare i condomini

Sostenuto dai professionisti, dimentica di chiedere il permesso ai condomini

Roberto
Roberto Visciola
05 maggio 2015 12:15
Abbatte un muro portante senza avvisare i condomini

Gent.mo Avvocato Visciola,abito all'ultimo piano di un Condominio ed ho realizzato, senza alcuna autorizzazione condominiale, un intervento di demolizione di un muro portante, effettuato comunque in tutta regolarità, coinvolgendo un architetto (scia), un ingegnere strutturista (genio civile, antisismica etc.) ed un collaudatore. Può il Condominio contestare tale demolizione? La ringrazio per la cortese risposta.

Gentile Signore,i muri portanti costituiscono parti comuni dell'edificio, secondo quanto disposto dall'art. 1117 c.c., e sono pertanto da considerarsi beni condominiali.Orbene, l'art. 1102 del c.c., nel sancire il diritto di ogni partecipante alla comunione di servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne uso secondo il loro diritto, gli attribuisce la facoltà di apportarvi le modificazioni necessarie al suo miglioramento, ma non certamente la facoltà di eliminarla.

Ne consegue che l'abbattimento di un muro portante di un edificio in condominio, incidendo sulla struttura essenziale della cosa comune e sulla precipua funzione, non può farsi rientrare nell'ambito delle facoltà concesse al singolo partecipante alla comunione dal citato art. 1102 c.c., ma costituisce vera e propria innovazione, soggetta, come tale, alle regole dettate dall'art. 1120 c.c., che richiede un'autorizzazione preventiva deliberata dalla maggioranza qualificata dei condomini, fermo restando il divieto di procedere ad innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano alcune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.

Il Condominio, pertanto, laddove intendesse realmente contestare il suo intervento, potrebbe citarla in giudizio chiedendone la condanna al ripristino del muro portante, nonché al risarcimento del danno, con possibilità di vittoria specialmente nel caso in cui si dotasse di perizie redatte da altri consulenti che dimostrino che il suo intervento sia stato tale da pregiudicare la sicurezza e la stabilità del fabbricato.Sarà cura del suo legale e del suo perito di fiducia trovare le giuste argomentazioni, necessariamente modellate sul suo caso specifico, che possano tutelarla al meglio. 

L'Avvocato Risponde — rubrica a cura di Roberto Visciola

Roberto
Roberto Visciola

Avvocato in Firenze, laureato col massimo dei voti e lode, socio fondatore dell'Unione nazionale avvocati per la mediazione, è autore di libri e pubblicazioni con importanti case editrici e riviste di settore, quali Cedam, Italia Oggi, Giustizia Civile, Gazzetta Notarile, Nuova Giuridica, Nuova Rassegna e Altalex. Svolge attività di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale principalmente nei settori del diritto amministrativo e civile, prediligendo i sistemi di ADR, quali mediazione e negoziazione assistita. robertovisciola@gmail.com

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