Uno stage presso Aziende promosso dall'Università

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
24 novembre 1999 11:44
Uno stage presso Aziende promosso dall'Università

Ogni studente universitario e ogni laureato (fino a 18 mesi dopo la laurea, ma non oltre) possono svolgere presso Aziende, Enti esterni all'Università, o nell'ambito della stessa, uno stage o tirocinio, cioè un periodo di pratica professionale promosso dall'Università di appartenenza, o presso la quale si è laureato (i riferimenti normativi sono al momento: L. 196 del 24/06/97 e DM n. 142 del 25/03/98).
Scopo
Lo stage ha lo scopo di "..realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito di processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro".

Esso può avere dunque più finalità: quella orientativa, in genere di breve durata, che mira prevalentemente a far conoscere la realtà del mondo del lavoro; quella formativa, di più lunga durata, che permette di approfondire, verificare ed ampliare l'apprendimento ricevuto nel corso di studi; infine, non ultima, quella di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro.
Tipologie
Le norme di legge non fanno differenza, tuttavia, dal punto di vista dell'Università, lo stage può essere obbligatorio ai fini del diploma/laurea (cosiddetti tirocini curriculari) o facoltativo cioè richiesto dallo studente/laureato.

In questo secondo caso, ciascun corso di diploma/laurea può determinare un riconoscimento in termini di credito didattico utilizzabile ai fini del conseguimento del titolo. In alcuni casi, sono previsti tirocini obbligatori post-laurea per ottenere l'abilitazione allo svolgimento di alcune professioni (es.: per sostenere l'esame di biologo).
Caratteristiche
Soggetti: possono effettuare uno stage: "..gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi" (art.

7 DM n. 142/98).
Durata: "..non può essere superiore ai dodici mesi.." (art. 7 DM n. 142/98).
Sede: lo stage può essere effettuato presso qualsiasi Azienda/Ente pubblico/privato in Italia o all'estero.

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