Referendum per la costituzione in comune autonomo di Marina di Massa

Redazione Nove da Firenze
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16 marzo 1999 20:24
Referendum per la costituzione in comune autonomo di Marina di Massa

La richiesta non rientra in alcuna previsione legislativa relativa a questa materia, cosi' come non esisteva alcun obbligo di risposta da parte della Regione a questa stessa richiesta. E' quanto sottolinea l'assessore regionale alle riforme istituzionali e ai rapporti con gli enti locali, Paolo Giannarelli, in merito alla notizia, riportata dalla stampa, di un esposto presentato da Alberto Pieroni, promotore del referendum, contro la Regione Toscana per una presunta violazione della legge 241/1990. L'assessore fa notare come l'iter per la costituzione di nuovi comuni sia definito dalla legge regionale 12/1976, che prevede questi passaggi, da compiersi in ordine cronologico: presentazione di una proposta di legge al consiglio regionale, indizione di referendum consultivo da parte del consiglio, contemporanea richiesta di parere ai comuni interessati, approvazione della legge in consiglio regionale.

"Non esiste quindi alcuna previsione legislativa che legittimi una iniziativa popolare specifica per la costituzione di nuovi comuni - spiega Giannarelli - L'unica modalità attraverso la quale si puo' esprimere un'iniziativa popolare e' quella relativa alla proposta di legge di costituzione del comune, che necessita di almeno 3 mila firme". Quanto alla mancata risposta sulla richiesta - che e' l'oggetto dell'esposto - si fa notare che non esiste nell'ordinamento giuridico alcun generico obbligo di risposta.

Esiste invece un obbligo ad avviare il procedimento, d'ufficio o su domanda, qualora ne sussistano i presupposti. "In questo caso - spiega ancora l'assessore - la richiesta di referendum non aveva alcun requisito per potere essere presa in considerazione, ne' esiste un procedimento amministrativo cui essa potesse riferirsi. In tale situazione essa puo' essere considerata un mero esposto o segnalazione, senza alcun obbligo di risposta. Del resto l'unica possibile risposta sarebbe stata proprio che la richiesta non poteva essere presa in considerazione.

Non hanno quindi alcun fondamento ne' la richiesta di Pieroni, ne' il riferimento alla legge 241".

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