Cooperazione con i paesi industrializzati non europei (14° Programma specifico - 2° settore)

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
04 gennaio 1996 00:39
Cooperazione con i paesi industrializzati non europei (14° Programma specifico - 2° settore)

Cooperazione con i paesi

industrializzati non europei

(14° Programma specifico - 2° settore)

 

 Beneficiari

 • Imprese.

• Università.

• Centri di ricerca.

 I progetti devono soddisfare il criterio della transnazionalità, cioè essere presentati da almeno due soggetti giuridici non collegati tra loro e stabiliti in Stati membri diversi.

  

Iniziative Ammissibili

 Nell'ambito del "programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore della cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali (1994-1998)", la seconda linea di azione è rivolta alla cooperazione con i paesi industrializzati non europei.

Le modalità di cooperazione con questi paesi (che sono nel contempo partners della Comunità e suoi concorrenti) comprendono la concertazione per determinati settori, per esempio quello sui "megaprogetti", l'esecuzione di progetti comuni di ricerca e di studio e lo scambio di informazioni e di esperti.

 Nella selezione delle proposte, la Commissione tiene generalmente conto, oltre che di eventuali criteri relativi al programma specifico, dei seguenti elementi:

 • carattere innovativo della proposta;

• effettiva collaborazione internazionale (criterio della transnazionalità);

• rapporto costo/efficacia della proposta;

• prospettiva di efficace divulgazione e sfruttamento dei risultati;

• carattere precompetitivo della ricerca.

 In generale, non sono ammissibili a contributo i progetti avviati prima della decisione della Commissione relativa alla concessione del sostegno comunitario; non sono altresì ammissibili le spese sostenute prima di tale decisione.

 I costi ammissibili al contributo comunitario possono includere le seguenti voci:

 • spese di personale;

• spese generali;

• indennità di viaggio e soggiorno;

• materiale durevole;

• materiale non durevole;

• spese di calcolo;

• prestazioni di terzi;

• altre spese necessarie per l'esecuzione dei lavori (previa autorizzazione della Commissione);

• imposte e dazi doganali.

  

Localizzazione

 Tutto il territorio nazionale.

 

 Agevolazioni Previste

 PARTECIPAZIONE FINANZIARIA (CONTRIBUTO) PER SPESE DI RICERCA

 Sono previsti contributi comunitari in conto capitale nella misura seguente:

 • imprese: fino al 50% del costo del progetto di ricerca;

• università e istituti equiparati: fino al 100% dei costi aggiuntivi relativi al progetto di ricerca (esclusi i costi del personale fisso).

 Non avrà luogo alcun trasferimento di fondi verso paesi industrializzati extraeuropei.

Nel caso di progetti di "megascienza", potranno essere finanziati, nell'ambito di quest'azione, solo il coordinamento e la partecipazione alle fasi esplorative.

 AZIONI CONCERTATE

 La Comunità può finanziare, fino al 100% dei costi ammissibili, azioni concertate consistenti nel coordinamento dei progetti di RST già finanziati da enti pubblici o organismi privati.

 MISURE SPECIFICHE PER IL PRESENTE PROGRAMMA

 La partecipazione finanziaria della Comunità può coprire fino al 100% del costo di alcune misure specifiche, quali, ad esempio:

 • misure volte a creare strumenti di carattere generale al servizio dei centri di ricerca, delle università e delle imprese.

 MISURE DI PREPARAZIONE, DI ACCOMPAGNAMENTO E DI SOSTEGNO

 La Comunità può finanziare, fino al 100% dei costi ammissibili, azioni di sostegno quali, ad esempio:

 • pubblicazioni scientifiche e diffusione, promozione e valorizzazione dei risultati;

• esame e controllo degli sviluppi nell'ambito delle politiche dei paesi terzi nel settore scientifico e tecnologico;

• analisi delle eventuali conseguenze socioeconomiche della cooperazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo tecnologico.

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