Biomedicina e sanità (9° Programma specifico - BIOMED II)

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
04 gennaio 1996 00:33
Biomedicina e sanità (9° Programma specifico - BIOMED II)

Biomedicina e sanità

(9° Programma specifico - BIOMED II)

  

Beneficiari

 • Imprese.

• Università.

• Centri di ricerca.

• Soggetti giuridici con sede nei Paesi dell'Europa centrale e nei Nuovi Stati Indipendenti dell'ex Unione Sovietica (NSI), con un finanziamento comunitario nei limiti di bilancio disponibili; per i NSI non europei è preclusa la partecipazione ai settori 1 e 2 della voce "Iniziative Ammissibili".

 I progetti devono soddisfare il criterio della transnazionalità, cioè essere presentati da almeno due soggetti giuridici non collegati tra loro e stabiliti in Stati membri diversi, oppure da almeno un soggetto giuridico e dal CCR (Centro Comune di Ricerca).

Come regola generale, i progetti dovrebbero coinvolgere almeno due imprese industriali non affiliate.

  

Iniziative Ammissibili

 Nell'ambito del "programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione nel settore della biomedicina e della sanità (1994-1998)", il sostegno finanziario della Comunità sarà orientato a progetti di ricerca relativi ai seguenti settori:

 1.Ricerca farmaceutica.

2.Ricerca sulla tecnologia e sull'ingegneria biomedica.

3.Ricerca sul cervello.

4.Ricerca sulle malattie di maggiore impatto socioeconomico: dalla ricerca di base alla prassi clinica.

5.Ricerca sul genoma umano.

6.Ricerca sulla sanità pubblica, inclusi i servizi sanitari.

7.Ricerca sull'etica biomedica.

 L'articolazione sopra descritta non esclude la possibilità che taluni progetti rientrino in più settori.

 Saranno inoltre finanziate attività a carattere trasversale, relativamente agli aspetti giuridici, etici e sociali della biomedicina, nonché azioni di dimostrazione e di sensibilizzazione alle nuove tecnologie.

 Nella selezione delle proposte, la Commissione tiene generalmente conto, oltre che di eventuali criteri relativi al programma specifico, dei seguenti elementi:

 • carattere innovativo della proposta;

• effettiva collaborazione internazionale (criterio della transnazionalità);

• rapporto costo/efficacia della proposta;

• prospettiva di efficace divulgazione e sfruttamento dei risultati;

• carattere precompetitivo della ricerca.

 In generale, non sono ammissibili a contributo i progetti avviati prima della decisione della Commissione relativa alla concessione del sostegno comunitario; non sono altresì ammissibili le spese sostenute prima di tale decisione.

 I costi ammissibili al contributo comunitario possono includere le seguenti voci:

 • spese di personale;

• spese generali;

• indennità di viaggio e soggiorno;

• materiale durevole;

• materiale non durevole;

• spese di calcolo;

• prestazioni di terzi;

• altre spese necessarie per l'esecuzione dei lavori (previa autorizzazione della Commissione);

• imposte e dazi doganali.

 

 Localizzazione

 Tutto il territorio nazionale.

  

Agevolazioni Previste

 • PARTECIPAZIONE FINANZIARIA (CONTRIBUTO) PER SPESE DI RICERCA

 Sono previsti contributi comunitari in conto capitale nella misura seguente:

 • imprese: fino al 50% del costo del progetto di ricerca;

• università e istituti equiparati: fino al 100% dei costi aggiuntivi relativi al progetto di ricerca (esclusi i costi del personale fisso).

 • MISURE SPECIFICHE PER PMI - (SI VEDA LA SCHEDA I.20)

 (si noti la particolare definizione di PMI utilizzata nei programmi comunitari di ricerca)

 Sono previste misure di sostegno nelle modalità seguenti:

 • sovvenzioni per la "fase esplorativa" di un progetto di ricerca in collaborazione, compresa la ricerca di partner, per un periodo massimo di dodici mesi.

La sovvenzione sarà concessa previa selezione di una bozza di proposta che potrà essere presentata normalmente da almeno due PMI non affiliate di due Stati membri diversi. Essa potrà coprire fino al 75% del costo della fase esplorativa e non potrà superare 45.000 ECU o 22.500 ECU nel caso eccezionale di un'unica PMI richiedente;

• sostegno a progetti di "ricerca cooperativa", in cui PMI che si trovano ad affrontare problemi analoghi senza avere proprie strutture di ricerca incaricano altre persone giuridiche per eseguire attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione per loro conto.

Il finanziamento comunitario per i progetti di ricerca cooperativa comprendenti almeno quattro PMI non affiliate di almeno due Stati membri diversi coprirà di norma il 50% del costo della ricerca.

 • MISURE IDONEE PER IL PRESENTE PROGRAMMA SPECIFICO

 La partecipazione della Comunità può coprire fino al 100% del costo delle seguenti misure:

 • misure a sostegno della normalizzazione;

• misure intese a istituire strumenti di interesse generale per i centri di ricerca, le università e le imprese;

• sostegno al finanziamento di infrastrutture o di impianti indispensabili alla realizzazione di un'azione di coordinamento.

 • MISURE DI PREPARAZIONE, DI ACCOMPAGNAMENTO E DI SOSTEGNO

 La Comunità può finanziare, fino al 100% dei costi ammissibili, azioni di sostegno come, ad esempio:

 • pubblicazioni scientifiche e diffusione, promozione e valorizzazione dei risultati;

• analisi delle eventuali conseguenze socioeconomiche, nonché degli eventuali rischi tecnologici connessi con il programma.

 • AZIONI CONCERTATE

 La Comunità può finanziare, fino al 100% dei costi ammissibili:

 • azioni di coordinamento necessario al funzionamento dei gruppi di interesse comune, i quali, nell'ambito dei progetti di ricerca e sviluppo tecnologico a compartecipazione finanziaria, raggruppano, intorno ad uno stesso obiettivo tecnologico o industriale, produttori, operatori delle reti, fornitori di servizi, utenti, università e centri di ricerca.

Inoltre, è possibile optare per l'azione concertata anche come modo per determinare la fattibilità e definire il contenuto di proposte concernenti attività di ricerca a compartecipazione finanziaria.

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