Creazione di joint-ventures nei paesi dell'Europa Centro-orientale (J.O.P.P.)

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
04 gennaio 1996 00:15
Creazione di joint-ventures nei paesi dell'Europa Centro-orientale (J.O.P.P.)

Creazione di joint-ventures nei

paesi dell'Europa Centro-orientale (J.O.P.P.)

 

 Beneficiari

 Possono beneficiare degli incentivi comunitari:

• entità pubbliche e private (amministrazioni, Camere di Commercio, Associazioni di categoria, Banche, ecc.) che realizzino iniziative di interesse generale (si veda l'azione 1 alla voce "Iniziative Ammissibili");

• imprese che intendono costituire una joint-venture.

In linea di massima, le società beneficiarie dell'intervento comunitario possono esercitare la loro attività in tutti i settori, compresi i servizi (ad eccezione del settore della concessione di crediti bancari), purché l'operazione prevista riguardi un investimento diretto ed un investimento produttivo in senso lato (incluso il settore dei servizi, del trasporto, del turismo, ecc.). Sono esclusi gli investimenti a carattere speculativo, come ad esempio l'acquisto di terreni.

 

 Iniziative Ammissibili

 L'obiettivo è di promuovere la creazione di joint-ventures che siano registrate in uno dei Paesi dell'Europa Centro-orientale, il cui capitale sia detenuto da partners dei quali almeno uno sia domiciliato in uno Stato membro della Comunità e uno in un Paese centro-orientale, i quali detengono complessivamente almeno il 76% delle quote e, singolarmente, una partecipazione rappresentativa che consenta una rappresentanza negli organi sociali.

Tale obiettivo può essere raggiunto con quattro tipi di azione:

1.

Identificazione di progetti e di partners potenziali, nell'ambito di azioni generali quali l'organizzazione di seminari, workshop e studi di mercato; l'iniziativa deve essere utile all'insieme degli intermediari finanziari e possibilmente anche ad altri (associazioni e potenziali investitori).

2. Azioni preliminari alla costituzione di una joint-venture o ad una diversificazione, espansione o sviluppo di una già esistente (studi di pre-fattibilità e di fattibilità).

3.

Partecipazione ai fabbisogni finanziari della joint-venture, attraverso la sottoscrizione di una parte del capitale sociale.

4. Assistenza tecnica (formazione, acquisto e trasferimento di know-how, ecc.).

 

 Localizzazione

 I paesi nei quali può essere costituita una joint-venture sono quelli dell'Europa Centro Orientale; in particolare: Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Macedonia, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Ungheria.

Il programma è inoltre esteso alla Federazione Russa, con l'esclusione delle iniziative di cui al punto 3 della voce "Iniziative Ammissibili".

 

 Agevolazioni Previste

 Le agevolazioni si differenziano a seconda del tipo di iniziativa:

1. Per quanto riguarda le azioni a carattere generale, può essere concesso un contributo che copre il 50% delle spese ammissibili, sino ad un massimo di 100.000 ECU.

2.

Per quanto riguarda la seconda parte (azioni preliminari), può essere concesso un contributo per coprire una parte delle spese connesse alla costituzione di una joint-venture o ad una diversificazione, espansione o sviluppo di una già esistente.

 Nell'ambito di uno studio di pre-fattibilità, il contributo può coprire il 50% dei costi esterni relativi ai negoziati con il partner potenziale (costi di viaggio e di soggiorno), fino ad un massimo di 20.000 ECU.

Lo studio di fattibilità può essere finanziato al 50%, fino ad un massimo di 75.000 ECU, sotto forma di un anticipo a interesse zero, convertibile in sovvenzione se la joint-venture viene effettivamente costituita entro 12 mesi dalla fine dello studio di fattibilità; in questo caso potrà essere coperto anche il restante 50% dei costi ammissibili, fino a un importo complessivo di 150.000 ECU.

Sono ammesse a contributo le spese per consulenze e perizie, quelle di viaggio e soggiorno, nonché quelle relative a provvigioni straordinarie di periti interni.

 Non sono ammissibili gli stipendi del personale della joint-venture e dei partners che la costituiscono, le spese generali, l'IVA, gli interessi, gli utili dei promotori, le spese di natura generale e le altre spese che non siano direttamente collegate allo studio di fattibilità.

Sono inoltre finanziabili le spese attinenti alle fasi iniziali dei progetti, la costruzione di prototipi e la realizzazione di progetti pilota e sperimentali.

 Nel caso la joint-venture non venga costituita entro 12 mesi, il beneficiario potrà scegliere tra mettere lo studio di fattibilità a disposizione della Commissione o rimborsare il contributo entro 14 giorni; nel primo caso, il finanziamento erogato fino a quel momento verrà convertito in un contributo a fondo perduto.

 3.

In virtù della terza agevolazione, la Comunità può partecipare ai fabbisogni finanziari della joint-venture e assumere una parte dei rischi, purché anche altri investitori partecipino al finanziamento a medio/lungo termine dell'impresa, in particolare con fondi propri o assimilabili. Tali investitori devono essere, da un lato, il o i partners comunitari, che devono detenere una parte significativa della joint-venture e, dall'altro, l'intermediario finanziario, in forma diretta o indiretta.

Il contributo comunitario non può superare l'importo dei mezzi finanziari concessi dall'intermediario né l'importo della partecipazione del o dei partners comunitari e comunque sarà contenuto entro il limite del 20% del totale del fabbisogno di mezzi propri della joint-venture, sino ad un massimo di 1 milione di ECU.

 In alternativa, è prevista la concessione di una garanzia a copertura del 50% del finanziamento concesso da un intermediario finanziario, con un tetto massimo di 2 milioni di ECU.

 4.

Nell'ambito della quarta misura (assistenza tecnica), il contributo comunitario può venire concesso per coprire una quota delle spese sostenute nell'ambito di un consolidamento delle risorse in capitale umano di una joint-venture in via di costituzione o già esistente, nonché una parte dei costi relativi all'acquisto o al trasferimento di know-how.

I costi ammessi al contributo comunitario sono quelli strettamente e direttamente collegati ad azioni di formazione e/o di trasferimento di know-how, sostenuti dalla joint-venture o da uno dei suoi azionisti.

Sono dunque ammissibili:

• le spese per la partecipazione a un corso di formazione sul luogo o in uno dei paesi della Comunità;

• i costi esterni relativi all'organizzazione di una formazione sul luogo;

• le spese e le commissioni straordinarie degli esperti interni direttamente correlate all'assistenza tecnica o al trasferimento di know-how.

 I costi suddetti possono essere finanziati con un prestito a interessi zero, fino al 50%, con un massimale di 250.000 ECU; dopo l'approvazione finale da parte della Commissione, il prestito potrà essere convertito in un contributo a fondo perduto.

Il cofinanziamento da parte dell'intermediario è facoltativo, ma costituisce una condizione preferenziale per la concessione del finanziamento comunitario.

L'importo complessivo dei contributi comunitari per le azioni 2, 3 e 4 non può superare la somma di 2 milioni di ECU per l'insieme dei progetti relativi ad un'unica joint-venture.

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