Aiuti agli investimenti per l'adozione di tecnologie a basso impatto ambientale

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
04 gennaio 1996 00:08
Aiuti agli investimenti per l'adozione di tecnologie a basso impatto ambientale

Aiuti agli investimenti per

l'adozione di tecnologie

a basso impatto ambientale

  

Beneficiari

 • Piccole e medie imprese industriali e imprese artigiane di produzione, già operanti o di nuova costituzione;

• Piccole e medie imprese o consorzi di escavazione dotati di autorizzazioni e pareri previsti per legge.

 Tutte le imprese beneficiarie, comprese quelle artigiane, devono possedere i requisiti dimensionali di piccola e media impresa; per le forme associative, tali requisiti si intendono riferiti alle singole aziende.

 Le imprese devono operare, come attività prevalente, nei settori dell'estrazione di minerali, delle attività manifatturiere o delle costruzioni.

  

Iniziative Ammissibili

 Investimenti per opere fisse, impianti ed attrezzature che riguardino l'adozione di tecnologie pulite, ovvero a basso impatto ambientale, destinate a ridurre o ad eliminare l'inquinamento e le nocività ambientali, ad adeguare i metodi di produzione ai fini della salvaguardia dell'ambiente, nonché a favorire la delocalizzazione delle PMI.

 In particolare, gli investimenti ammissibili sono articolati in tre tipologie:

 Tipologia A)

 a.1) aiuti per l'adeguamento a nuove norme ambientali obbligatorie (per le imprese costituite da due anni dall'entrata in vigore della nuova norma e dei nuovi obblighi);

 a.2) adozione o modifica di tecnologie e processi di lavorazione specificamente volti alla riduzione della quantità e della classe di pericolosità degli scarti di lavorazione; in particolare, sono ammissibili le spese sostenute per:

- adozione di tecniche di produzione innovative che comportino un consistente abbattimento dell'impiego di materie prime e sussidiarie fortemente inquinanti (ad esempio, quelle sprigionanti CFC e CO2), nonché una riduzione dei livelli di consumo di materie / energie per unità di prodotto;

- adozione di tecniche per l'impiego di residui e scarti di lavorazione finalizzato alla produzione di risorse energetiche;

- investimenti finalizzati alla realizzazione di macchine e impianti innovativi per il recupero di materiali che consentano, nei cicli produttivi, una riduzione della quantità e pericolosità degli scarti, nonché il recupero energetico, ivi compresa la sperimentazione e lo sviluppo di tali tecnologie;

- adozione di impiantistica destinata al riutilizzo di acque reflue.

 Tipologia B)

 b.1) adozione di tecnologie o impianti adeguati alla salvaguardia della sicurezza sui luoghi di lavoro e allo smaltimento e/o lavorazione e trasformazione dei residui inerti, allo scopo di ridurne l'impatto ambientale.

 Tipologia C)

 c.1) investimenti in zone ad alta intensità industriale a carattere monoculturale e con forte impatto ambientale delle attività produttive; gli investimenti devono essere finalizzati alla delocalizzazione di PMI da aree ad elevata rilevanza ambientale, mediante la realizzazione di nuovi insediamenti in aree attrezzate e dotate di infrastrutture di depurazione.

In particolare, sono ammissibili le spese sostenute per:

- opere murarie e di allacciamento (comprese le spese per la progettazione, la direzione lavori e l'acquisto di immobili);

- macchinari e attrezzature legati al ciclo produttivo;

- impianti per la riduzione dell'impatto ambientale e il miglioramento dell'ambiente di lavoro.

 Per tutte le tipologie di iniziativa sopra indicate sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

1.

acquisto suoli ed immobili per un valore massimo pari al 10% del costo totale dell'investimento complessivo ammissibile;

2. opere murarie ed assimilate e infrastrutture specifiche aziendali; Ÿ macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;

3. progettazione e direzione lavori, studi di valutazione di impatto ambientale e collaudo di legge, fino ad un massimo del 10% dell'investimento complessivo ammissibile;

4.

brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e di processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dall'iniziativa e finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente.

 I costi sono considerati al netto dell'IVA.

 Sono ammessi a contributo le spese relative a lavori in economia, documentate da perizia giurata relativa all'entità dell'investimento e alla fine lavori.

 L'importo dell'investimento ammissibile deve rientrare nei seguenti limiti:

- per le tipologie di intervento di cui alle lettere A) e B), non può essere inferiore a lire 150.000.000 né superiore a lire 1.500.000.000;

- per la tipologia C), non può essere inferiore a lire 150.000.000 né superiore a lire 4.500.000.000.

 I progetti devono essere esecutivi all'atto della presentazione della domanda, ovvero risultare avviati non prima dell'8 agosto 1996; il termine ultimo per la realizzazione dei progetti stessi è fissata al 30 giugno 2001.

I progetti si intendono realizzati quando i beni siano stati consegnati, le opere siano realizzate e le spese siano state interamente sostenute.

 I beni per i quali è stata concessa l'agevolazione non possono essere alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla consegna.

  

Localizzazione

 Gli interventi devono essere localizzati nelle zone ammesse all'obiettivo 2.

  

Agevolazioni Previste

 L'agevolazione si realizza tramite la concessione di un aiuto rimborsabile a tasso zero nella misura massima del 40% dell'investimento ammissibile.

 Il finanziamento concesso non può avere durata superiore a 7 anni, per le spese ammissibili relative a immobili, impianti, macchinari e attrezzature, e non superiore a 5 anni per le spese ammissibili relative alla sola dotazione di macchinari e attrezzature.

 Il rimborso della provvista dovrà avvenire mediante rate semestrali posticipate costanti, con due semestralità di preammortamento aggiuntive del piano di ammortamento sopra indicato.

 Il finanziamento a tasso zero può essere cumulato con finanziamenti a valere sulle risorse della Banca Europea per gli Investimenti (si veda la Scheda G.1), ovvero con finanziamenti concessi dalle banche ad un tasso di interesse non superiore al tasso di riferimento, per un ammontare complessivo comunque non superiore all'80% dell'investimento.

 L'intensità di aiuto non potrà comunque essere superiore ai seguenti limiti:

 a.

per le iniziative di cui alla lettera A) della voce "Iniziative Ammissibili":

- 35% ESL;

b. per le iniziative di cui alle lettere B) e C):

- 25% ESL per le piccole imprese;

- 15% ESL per le medie imprese.

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