e innovazione tecnologica
Piccole e medie imprese industriali e artigiane manifatturiere e del settore della ricerca, aventi sede operativa nelle aree ammesse all'obiettivo 2 e le cui attività sono identificate dai seguenti codici ISTAT:
Sezione D - Attività manifatturiere;
Sezione F - Costruzioni;
Divisione 72 - Informatica e attività connesse;
Divisione 73 - Ricerca e sviluppo.
Tutte le imprese, comprese quelle artigiane, devono rispondere alla definizione di piccola e media impresa.
L'obiettivo della presente misura è quello di mettere in pratica i risultati della ricerca industriale attraverso studi di fattibilità, piani, progetti o disegni relativi a prodotti, a processi produttivi o a servizi, che possono essere nuovi, modificati o migliorati rispetto a quelli esistenti in azienda; viene considerata ammissibile anche la creazione di un primo prototipo non ancora idoneo allo sfruttamento commerciale.
Non sono finanziabili le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.
I risultati della ricerca saranno di proprietà delle PMI beneficiarie.
Sono ammissibili a contributo i costi sostenuti per:
a.
servizi di consulenza e contratti di ricerca;
b. costo dei ricercatori e tecnici interni all'impresa che, a scapito della corrente attività produttiva, sono impegnati esclusivamente nell'attività di ricerca oggetto del contributo (il loro costo lordo è calcolato su base oraria e la loro attività per la ricerca è annotata giornalmente in un apposito registro);
c. materiali e forniture direttamente imputabili all'attività di ricerca;
d.
spese generali supplementari direttamente imputabili all'attività di ricerca, nella misura massima del 5% sul costo complessivo del progetto.
Per le domande presentate nel 1997 sono ammessi gli investimenti avviati dopo l'8 agosto 1996. Per il 1998 e 1999 sono ammesse le spese sostenute a partire da sei mesi prima della presentazione della domanda.
Il progetto di ricerca oggetto del contributo deve essere concluso entro 24 mesi dalla data di avvio dell'investimento e comunque non oltre il 30 giugno 2001.
Per ogni singola impresa può essere finanziato un solo progetto per ogni scadenza annuale; un eventuale nuovo progetto presentato dalla medesima impresa può essere finanziato solo a condizione che sia stato ultimato il precedente progetto.
I progetti si intendono realizzati quando le spese ammesse a contributo sono state interamente sostenute e pagate.
Sono ammesse le zone dell'obiettivo 2 dei Fondi strutturali del'Unione europea.
Il contributo in conto capitale è fissato nella misura del 40% ESL della spesa globale ammissibile.
Il contributo non potrà essere superiore a Lire 200 milioni per anno (elevabili a 320 milioni nel caso di progetti di durata biennale).
Nel caso in cui il progetto dimostri una effettiva collaborazione fra un'impresa e una Università o un Centro di ricerca pubblico, il contributo in conto capitale è fissato nella misura del 50% ESL. In questo caso dovrà essere stipulato un contratto che indichi il contenuto del progetto, l'identificazione delle attività di ricerca, le risorse necessarie, la durata e i costi previsti.
Al momento della presentazione della domanda, l'impresa deve aver già stipulato un preliminare di contratto con l'ente pubblico di ricerca prescelto; tale preliminare potrà contenere una clausola di risoluzione nel caso in cui il progetto non dovesse essere ammesso ai finanziamenti. Il contributo potrà coprire parte delle spese sostenute dalle imprese e il costo delle risorse messe a disposizione dall'organismo di ricerca.
Non è ammessa la cumulabilità con altri contributi pubblici, nazionali, regionali o comunitari, per lo stesso progetto.