Aiuti alla formazione per l'imprenditoria femminile (Legge 25 Febbraio 1992, N. 215)

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
03 gennaio 1996 00:18
Aiuti alla formazione per l'imprenditoria femminile (Legge 25 Febbraio 1992, N. 215)

Aiuti alla formazione per

l'imprenditoria femminile

(Legge 25 Febbraio 1992, N. 215)

 

 Beneficiari

 • Imprese o loro consorzi;

• associazioni, enti e società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato;

• centri di formazione;

• ordini professionali.

  

Iniziative Ammissibili

 I beneficiari possono richiedere contributi per la promozione di corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al 70% a donne.

Sono ammessi alle agevolazioni gli investimenti effettuati successivamente al 21 marzo 1992 per corsi di formazione imprenditoriale finalizzati all'acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche necessarie per intraprendere attività di impresa o per migliorare le capacità gestionali in un settore merceologico specificamente individuato.

Il numero minimo di partecipanti è di 5 unità.

Se, durante lo svolgimento del corso, il numero dei partecipanti scende al di sotto di 5, il contributo concesso è revocato.

  

Spese Ammesse

 Sono ammesse le spese di investimento, al netto dell'I.V.A., relative a:

 • preparazione dei corsi;

• gestione dei corsi;

• alloggio, vitto e viaggi allievi.

 L'elenco completo della specifica delle spese ammesse è riportata nell'allegato 8 del regolamento applicativo della Legge (D.M.

5.12.1996, si veda la voce "Procedure).

  

Localizzazione

 Tutto il territorio nazionale, quindi tutta la Regione toscana.

 

 Agevolazioni Previste

 Sono concessi contributi in conto capitale fino ad un ammontare pari al 50% delle spese sostenute.

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