Finanziamenti agevolati per interventi di tutela ambientale e innovazione tecnologica (Legge 27 Ottobre 1994, n. 598)

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
03 gennaio 1996 00:14
Finanziamenti agevolati per interventi di tutela ambientale e innovazione tecnologica (Legge 27 Ottobre 1994, n. 598)

Finanziamenti agevolati per interventi

di tutela ambientale e innovazione tecnologica

(Legge 27 Ottobre 1994, n. 598)

 

 

Beneficiari

 • Piccole e medie imprese industriali e di servizi alla produzione.

 

 Iniziative Ammissibili

 Sono ammessi ai benefici:

• investimenti per l'innovazione tecnologica, realizzazione o acquisizione di sistemi avanzati volti al ciclo tecnologico o produttivo dell'impresa, per la progettazione aziendale o destinati al collaudo dei prodotti; programmi, brevetti, nonché licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive (secondo quanto previsto dall'articolo 5 della Legge 317/91);

• investimenti per la tutela ambientale: installazioni per rifiuti inquinanti, dispositivi di controllo dello stato dell'ambiente da calamità naturali, interventi di razionalizzazione degli usi dell'acqua, apparecchiature antinquinamento negli stabilimenti industriali, laboratori di ricerca per la tutela ambientale.

 Gli investimenti sono finanziabili se nuovi o avviati non oltre il biennio precedente la presentazione della domanda di rifinanziamento.

 

 Localizzazione

 Possono beneficiare dell'intervento imprese ubicate sull'intero territorio nazionale, quindi in tutta la Regione.

  

Agevolazioni Previste

 Interventi in conto interessi su finanziamenti erogati per investimenti per l'innovazione tecnologica e la tutela ambientale: l'agevolazione può coprire fino al 70% del costo del programma di investimento ammesso, per un importo massimo non superiore a 3 miliardi di lire.

 I finanziamenti hanno una durata massima di 7 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento non superiore a due anni.

 Il contributo agli interessi sui finanziamenti è pari al 23% del tasso di riferimento vigente all'atto di stipulazione del contratto di mutuo. I costi a carico delle imprese sono contenuti: è richiesta una commissione bancaria non superiore all'1,25%.

 Qualora le imprese beneficiarie non destinino i finanziamenti agevolati secondo le finalità previste, il contributo agli interessi è revocato e le somme erogate a tale titolo devono essere restituite, maggiorate in ragione di un tasso pari al rendimento medio dei BOT a 12 mesi rilevato nel semestre precedente.

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