Agevolazioni per la ricerca nelle aree depresse (Legge 19 dicembre 1992, n. 488)

Redazione Nove da Firenze
Redazione Nove da Firenze
03 gennaio 1996 00:13
Agevolazioni per la ricerca nelle aree depresse (Legge 19 dicembre 1992, n. 488)

Agevolazioni per la ricerca nelle aree depresse

(Legge 19 dicembre 1992, n. 488)

  

Beneficiari

 Sono ammesse alle agevolazioni:

 • imprese produttrici di beni e servizi;

• consorzi e società consortili costituiti con la partecipazione prevalente di imprese operanti nei settori cui si riferiscono le richieste di agevolazione;

• società di ricerca costituite coi mezzi del F.R.A (L.

46/82); •soggetti pubblici e centri di ricerca.

  

Iniziative Ammissibili

 Le agevolazioni per le imprese che intendono effettuare progetti di ricerca nelle aree depresse prevedono diverse tipologie di intervento:

 1. Progetti di ricerca autonomi di imprese private

 Sono ammesse le iniziative finalizzate alla promozione, nelle aree depresse, della ricerca finalizzata a scopi produttivi per favorire lo sviluppo del territorio, attraverso azioni volte al riequilibrio ed al recupero di competitività del sistema produttivo, anche mediante il superamento delle carenze strutturali esistenti nel settore ricerca.

 Le iniziative finanziabili devono riguardare programmi di investimento organici e funzionali, di durata non superiore a 3 anni e tesi a conseguire obiettivi di ricerca con ricadute economiche, produttive ed occupazionali.

 In particolare le agevolazioni possono essere concesse alle seguenti iniziative:

 • a) attività di ricerca industriale di base che, attraverso studi e lavori sperimentali, concorrono ad acquisire nuove conoscenze che possano essere utili per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o comportare un notevole miglioramento di quelli esistenti;

• b) attività di ricerca applicata che, partendo da risultati tecnico scientifici, attraverso la sperimentazione, sono finalizzate prevalentemente a specifiche e pratiche applicazioni e che, anche mediante l'applicazione coordinata dei risultati della ricerca e dell'esperienza pratica, sono destinate a completare, mettere a punto e perfezionare materiali, prodotti, processi produttivi, sistemi e servizi, fino alla realizzazione e validazione del prototipo, ivi inclusa la pre-produzione dello stesso.

Essa non comprende modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione o servizi esistenti ed altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti;

• c) alle agevolazioni sono ammessi anche gli investimenti per la costruzione di centri di ricerca finalizzati alle attività produttive, oltreché quelli inerenti l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione, la riconversione, la riattivazione e la delocalizzazione di centri esistenti, volti al riorientamento e al recupero di competitività delle strutture stesse.

Si definiscono "centri di ricerca finalizzati alle attività produttive" le strutture in cui si perseguono, per il fine economico dell'impresa produttiva, le finalità indicate all'inizio di questo paragrafo, contribuendo contestualmente anche alla crescita socio economica del territorio;

• d) sono previste agevolazioni per le attività di formazione svolte nell'ambito delle iniziative di cui ai precedenti punti a), b) e c). Le attività di formazione riguardano sia le esperienze operative in ambiti scientifici, tecnologici ed industriali, sia l'approfondimento delle conoscenze specialistiche nelle discipline specifiche inerenti le attività di ricerca.

In relazione ai livelli di maggiore qualificazione, le attività di formazione riguardano altresì l'apprendimento delle conoscenze in materia di programmazione, gestione strategica, valutazione ed organizzazione operativa dei progetti di ricerca.

 Per i Progetti di ricerca di cui ai precedenti punti a) e b) le spese per la formazione possono essere ammesse a contributo, qualora siano finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della ricerca, nel limite del 10% delle spese ammissibili.

 Per i Centri di ricerca di cui al precedente punto c) l'attività di formazione costituisce una componente indispensabile per la concessione delle agevolazioni e deve essere riferita alle necessità di funzionalità dell'iniziativa a regime; la relativa spesa deve costituire una quota non inferiore al 10% delle spese ammissibili.

 Sono ammessi i costi per la progettazione e gli studi di fattibilità economico tecnico scientifici, fino al 5% delle spese ammissibili.

 L'ammissibilità delle spese decorre dalla data di presentazione della domanda di agevolazione, ad eccezione che per le spese di progettazione, per gli studi di fattibilità, per l'acquisto del suolo o degli immobili da ristrutturare, che sono ammissibili a partire dai 12 mesi precedenti.

 Le spese non devono essere state precedentemente oggetto di agevolazioni.

 2.a) Piani di potenziamento delle Reti di Ricerca scientifica e tecnologica.

 Si tratta di una misura che prevede il finanziamento di "Piani", concordati tra il Ministero dell'università e della ricerca e soggetti pubblici e privati, che consistono in una pluralità di iniziative (progetti) coordinate e finalizzate a promuovere il sistema di ricerca sul territorio.

 I piani, oltre a promuovere la collaborazione tra soggetti della ricerca e del sistema produttivo operanti nelle diverse regioni delle aree depresse, sono volti a favorire il potenziamento di rapporti stabili con soggetti ad elevata qualificazione operanti al di fuori di tali aree.

 In particolare, i piani hanno lo scopo di creare le condizioni per la diffusione dell'innovazione dei servizi ad elevata qualificazione, nonché per l'avvio di nuova imprenditorialità caratterizzata da competitività a livello nazionale ed internazionale, per il consolidamento dell'occupazione attraverso la qualificazione di competenze, e per la promozione dell'occupazione giovanile nei settori della produzione e dei servizi.

 I piani, che devono avere durata non superiore a 5 anni, possono riguardare le seguenti tipologie di iniziative:

 • reti consortili di ricerca;

• parchi scientifici e tecnologici;

• progetti pilota: per la realizzazione di interventi dimostrativi e sperimentali finalizzati all'impiego dei risultati della ricerca in applicazioni di mercato e all'utilizzo diffuso di strumenti evoluti e tecnologicamente innovativi, atti a soddisfare le esigenze derivanti dai progressi di innovazione sociale;

• progetti di formazione;

• progetti di ricerca: per la realizzazione di interventi costituiti da più azioni sviluppate da imprese, enti pubblici di ricerca, università, e volti al conseguimento, anche attraverso integrazione e trasferimento di tecnologie innovative, di obiettivi prioritari per lo sviluppo scientifico e tecnologico di settori rilevanti per il sistema economico territoriale.

 Il soggetto promotore del piano si presume pubblico o misto, per la natura degli obiettivi perseguiti e dei piani stessi. Tuttavia non è escluso che il soggetto promotore del piano sia un'impresa industriale, presumibilmente di grandi dimensioni, purché comunque presenti un piano di ricerca finalizzato al potenziamento delle reti di ricerca che risponda alle caratteristiche indicate.

 2.b) Contratti di programma relativi ai Centri e ai Progetti di ricerca.

 Il contratto di programma è il contratto stipulato tra il MURST ed una grande impresa, o un gruppo o consorzio di medie e piccole imprese, per l'attuazione di più interventi integrati finalizzati a promuovere, anche mediante la realizzazione ed il riorientamento di centri di ricerca, la ricerca industriale di base ed applicata per le necessità di sviluppo del processo di innovazione dei soggetti proponenti.

 Il contratto dovrà prevedere interventi per la realizzazione di attività di formazione ad elevata qualificazione professionale e potrà proporre interventi correlati per la valorizzazione dei processi connessi all'utilizzo diffuso dei risultati della ricerca e dell'innovazione tecnologica.

 Obiettivo del contratto è anche la salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti e la creazione delle condizioni per occupazione qualificata aggiuntiva, prioritariamente rivolta ai giovani ricercatori e tecnici.

 Il contratto di programma deve avere una durata massima di 4 anni, mentre i singoli interventi devono prevedere una durata non superiore a 3 anni.

  

Localizzazione

 I territori interessati sono quelli che rientrano nelle zone degli obiettivi 2 e 5b dei Fondi Strutturali e quelli definiti in base all'articolo 92,3,c) del Trattato CE.

  

Agevolazioni Previste

 Le misure agevolative massime consentite sono state inizialmente stabilite come illustrato nelle tabelle che seguono, dove il livello massimo di agevolazione è indicato in percentuale dell'investimento ammesso. Tuttavia tali percentuali sono oggetto di modifica, per tener conto della nuova disciplina comunitaria per gli aiuti di stato alla ricerca e sviluppo; pertanto hanno esclusivamente valore indicativo e saranno aggiornate con i nuovi limiti, non appena verranno definiti.

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